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La Corte dichiara manifestamente infondate le questioni sollevate da Tribunale di Pistoia e Tribunale di Firenze sull’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 (legge n. 35/2000): la disciplina transitoria che consente di valutare, con riscontri rafforzati, le dichiarazioni predibattimentali acquisite prima della riforma sul giusto processo non viola né l’art. 111, quarto comma, né l’art. 3 della Costituzione.
Di cosa si tratta
Con la legge costituzionale n. 2 del 1999 il principio del contraddittorio per la formazione della prova è entrato in Costituzione. Il legislatore ordinario ha previsto, con norma transitoria, che le dichiarazioni già acquisite al fascicolo dibattimentale prima di quella riforma potessero comunque essere utilizzate, ma solo se corroborate da altri elementi di prova. Alcuni tribunali ritenevano questa disciplina incostituzionale perché aggirava il nuovo principio del giusto processo.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Pistoia (r.o. 239/2001) impugnava l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 2/2000 in riferimento all’art. 111, quarto comma, Cost. Il Tribunale di Firenze (r.o. 282 e 304/2001) sollevava analoga questione in riferimento all’art. 3 Cost., lamentando disparità di trattamento a seconda della data di acquisizione delle prove.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i giudizi e dichiara la manifesta infondatezza di tutte le questioni. La disciplina transitoria rispetta il quadro costituzionale: il requisito del riscontro rafforzato bilancia adeguatamente le esigenze del contraddittorio con la tutela dei procedimenti in corso, senza ledere né il principio di ragionevolezza né il nuovo art. 111 Cost.
Il principio
La norma transitoria che subordina l’utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali a riscontri qualificati non elude il principio del contraddittorio introdotto dalla legge cost. n. 2/1999, ma ne è un’applicazione bilanciata ai procedimenti in corso.
Domande e risposte
Che cosa cambiò con la legge costituzionale n. 2 del 1999 sul giusto processo?
Venne constituzionalizzato il principio per cui la colpevolezza non può essere provata sulla base di dichiarazioni di chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all’esame nel contraddittorio.
Perché le dichiarazioni acquisite prima della riforma potevano ancora essere usate?
Il legislatore previde un regime transitorio: tali dichiarazioni erano utilizzabili solo se la loro attendibilità era confermata da altri elementi di prova, offrendo così una garanzia alternativa al contraddittorio.
Cosa avviene se mancano elementi di riscontro?
In assenza di riscontri, le dichiarazioni acquisite fuori dal contraddittorio non possono fondare il giudizio di colpevolezza, anche se regolarmente inserite nel fascicolo dibattimentale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e principio del contraddittorio nella formazione della prova
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