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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 70 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 1, comma 2, lettera c), del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Bolzano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della norma che estendeva l’obbligo contributivo previdenziale ai lavoratori autonomi c.d. occasionali, contestando la compatibilità con i principi di uguaglianza e di proporzionalità della contribuzione rispetto alla capacità contributiva.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 1, comma 2, lettera c), del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza), convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 38 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Bolzano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: l’estensione dell’obbligo contributivo ai lavoratori autonomi occasionali rientra nella discrezionalità del legislatore e è ragionevolmente giustificata dall’esigenza di garantire una tutela previdenziale minima anche a questa categoria di lavoratori.
Il principio
L’estensione dell’obbligo contributivo ai lavoratori autonomi occasionali è legittima: rientra nella discrezionalità del legislatore ampliare le tutele previdenziali e non viola il principio di uguaglianza né il diritto al lavoro.
Domande e risposte
Chi sono i lavoratori autonomi occasionali?
Sono coloro che prestano opera intellettuale o manuale senza vincolo di subordinazione e senza carattere di abitualità, in modo episodico o saltuario. Diversamente dai lavoratori autonomi abituali, non sono iscritti a casse professionali specifiche.
Qual era il dubbio di costituzionalità?
Il Tribunale di Bolzano contestava che l’obbligo contributivo su prestazioni occasionali potesse essere sproporzionato rispetto al reddito effettivamente percepito, in violazione dell’art. 38 Cost.
La Corte ha ritenuto legittima l’estensione?
Sì: la Corte ha confermato che il legislatore può ragionevolmente estendere le tutele previdenziali a categorie di lavoratori non garantite, senza violare i principi costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — parametro della questione
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e assistenza sociale — parametro principale della questione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.