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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 69 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 46 del codice di procedura civile (rimessione della causa per incompetenza territoriale). L’esito è la dichiarazione di manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 c.p.c., che disciplina la rimessione degli atti al giudice dichiarato competente in caso di declinatoria di competenza territoriale, contestando la mancanza di meccanismi di conservazione degli atti processuali a tutela del diritto di difesa e del principio di uguaglianza.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è art. 46 del codice di procedura civile (rimessione della causa per incompetenza territoriale). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza: la disciplina della rimessione degli atti per incompetenza territoriale rientra nella discrezionalità del legislatore processuale, che ha ragionevolmente contemperato esigenze di efficienza del processo e tutela dei diritti delle parti.

Il principio

Le norme processuali sulla rimessione della causa per incompetenza territoriale rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il diritto di difesa né il principio di uguaglianza, purché garantiscano un equo processo.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 46 c.p.c.?

L’art. 46 c.p.c. disciplina la rimessione della causa: quando il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, gli atti sono trasmessi al giudice competente, con conservazione degli effetti degli atti già compiuti.

Qual era il dubbio di costituzionalità sollevato?

Il Tribunale di Roma riteneva che la norma potesse pregiudicare il diritto di difesa delle parti, in quanto la trasmissione degli atti potrebbe causare ritardi o perdita di garanzie processuali.

Cosa significa che la questione è manifestamente infondata?

La Corte ha ritenuto evidente, senza necessità di approfondita trattazione, che la norma impugnata non viola la Costituzione: le scelte del legislatore processuale sono ragionevoli e compatibili con il diritto di difesa.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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