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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 68 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Di cosa si tratta
La Commissione tributaria centrale e la Commissione tributaria regionale di Firenze avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, in materia di fermo dei beni del contribuente moroso nella riscossione delle imposte, contestando la compatibilità con i principi di uguaglianza e di tutela giurisdizionale.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è art. 38, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 24 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Commissione tributaria centrale e Commissione tributaria regionale di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha disposto la restituzione degli atti a entrambe le commissioni rimettenti: nel frattempo era intervenuta una riforma della materia che modificava le norme impugnate, rendendo necessaria una rivalutazione della rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.
Il principio
La restituzione degli atti al giudice a quo è il meccanismo con cui la Corte risponde all’ius superveniens: quando una norma viene modificata nel corso del giudizio di costituzionalità, spetta al giudice rimettente verificare se il dubbio di legittimità persista.
Domande e risposte
Cosa disciplinava l’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973?
L’art. 38 prevedeva la procedura di fermo amministrativo dei beni del contribuente moroso, uno strumento cautelare nella riscossione coattiva delle imposte sul reddito.
Perché la questione è stata restituita invece di essere decisa nel merito?
Una riforma della disciplina della riscossione aveva modificato o sostituito le norme impugnate; le commissioni dovevano valutare se il dubbio di costituzionalità persistesse rispetto al nuovo testo normativo.
Cos’è la Commissione tributaria centrale?
Era l’organo di vertice della giurisdizione tributaria speciale, poi soppresso con la riforma del contenzioso tributario; le sue funzioni sono state distribuite tra le commissioni tributarie regionali e provinciali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — parametro della questione
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa in giudizio — parametro addizionale
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