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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 67 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università). L’esito è la dichiarazione di restituzione degli atti al giudice rimettente.
Di cosa si tratta
Il TAR del Lazio aveva sollevato, con 27 ordinanze, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 5 del d.lgs. n. 517/1999, che disciplina l’integrazione tra l’Università e il Servizio sanitario nazionale, contestando i criteri per il trattamento economico e la posizione giuridica dei medici universitari che svolgono attività clinica nelle strutture del SSN.
La questione di legittimità costituzionale
La norma impugnata è artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università). Il parametro costituzionale invocato è il art. 3 della Costituzione, art. 97 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Tribunale amministrativo regionale del Lazio (27 ordinanze).
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Lazio: nel corso del giudizio era intervenuta una nuova disciplina legislativa che modificava le norme impugnate, rendendo necessaria una nuova valutazione da parte del giudice rimettente sulla perdurante rilevanza delle questioni.
Il principio
Quando nel corso del giudizio di costituzionalità interviene una modificazione normativa delle disposizioni impugnate, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza delle questioni alla luce del mutato quadro normativo.
Domande e risposte
Cosa disciplinava il d.lgs. n. 517/1999?
Il decreto regolava i rapporti tra l’Università e il Servizio sanitario nazionale, in particolare la posizione giuridica ed economica dei medici universitari che operano nelle strutture ospedaliere convenzionate.
Perché la Corte ha restituito gli atti invece di decidere nel merito?
Una modifica legislativa sopravvenuta alle ordinanze di rimessione aveva alterato il quadro normativo; il TAR doveva quindi valutare se le questioni fossero ancora rilevanti e se le nuove norme risolvessero i dubbi di costituzionalità.
Cosa accade dopo la restituzione degli atti?
Il giudice rimettente valuta se la nuova normativa abbia eliminato il dubbio di costituzionalità o se sia necessario sollevare una nuova questione davanti alla Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza — parametro della questione
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione — parametro addizionale
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