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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 65 del 2002, ha pronunciato in merito alla legittimità costituzionale artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di personale e organizzazione degli uffici. L’esito è la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di organizzazione del personale regionale, sostenendo la violazione delle competenze statali in materia di ordinamento degli uffici.

La questione di legittimità costituzionale

La norma impugnata è artt. 9, 14 e 18 della delibera legislativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di personale e organizzazione degli uffici. Il parametro costituzionale invocato è il art. 127 della Costituzione. La questione è stata promossa da: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso: dopo la proposizione dell’impugnazione, la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato o abrogato le disposizioni contestate, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito.

Il principio

Il ricorso statale in via principale diventa improcedibile quando, nelle more del giudizio, la Regione modifica o abroga le disposizioni impugnate, eliminando l’interesse del ricorrente a una pronuncia nel merito.

Domande e risposte

Cos’è il ricorso in via principale davanti alla Corte Costituzionale?

È lo strumento con cui lo Stato (o una Regione) impugna direttamente una legge regionale (o statale) per conflitto di competenza, senza attendere un giudizio a quo.

Perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile?

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva modificato le disposizioni impugnate nel corso del giudizio, eliminando la materia del contendere e rendendo inutile una pronuncia della Corte.

Quali conseguenze ha l’improcedibilità per il ricorrente?

Lo Stato non ottiene alcuna pronuncia nel merito sulla legittimità costituzionale delle norme originariamente impugnate; il giudizio si chiude senza effetti sulla normativa regionale vigente.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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