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La Corte dichiara inammissibile la questione sugli artt. 6 e 9 del d.lgs. 74/2000. Il GIP di Brescia chiedeva di estendere la punibilità penale a chi utilizza fatture false anche senza presentare la dichiarazione infedele, ma ciò richiederebbe un intervento in malam partem che solo il legislatore può compiere.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. 74/2000 ha riformato i reati tributari spostando il fuoco penale sulla dichiarazione annuale (atto che «realizza definitivamente» l’evasione) e abbandonando il modello del «reato prodromico». In conseguenza, chi annota fatture false in contabilità senza poi presentare dichiarazione infedele non è punibile: né per tentativo (art. 6), né come concorrente nell’emissione delle fatture (art. 9 comma 1 lett. b). L’emittente delle fatture false è invece punito come delitto consumato (art. 8).
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia sollevava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9 comma 1 lett. b) del d.lgs. 74/2000, lamentando una irragionevole disparità di trattamento tra l’emittente delle fatture false (punito come delitto consumato) e l’utilizzatore (non punibile anche solo a titolo di tentativo o concorso).
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione. L’intervento chiesto dal rimettente — rimozione degli artt. 6 e 9 — produrrebbe un ampliamento delle fattispecie incriminatrici in contrasto con la riserva di legge penale dell’art. 25 secondo comma Cost. La Corte non può creare nuove fattispecie penali in via ablativa. Peraltro l’intervento avrebbe effetti sistematici imprevedibili sull’intero d.lgs. 74/2000.
Il principio
Il divieto di interventi della Corte costituzionale in malam partem è un limite strutturale derivante dalla riserva di legge penale: la Corte non può creare — neppure indirettamente attraverso pronunce ablative — nuove ipotesi di reato o ampliarne l’ambito applicativo. Tale regola vale anche quando la scelta legislativa di depenalizzare appaia irragionevole al rimettente.
Domande e risposte
Cosa si intende per «reato prodromico»?
Con «reato prodromico» si indica il modello previgente (legge n. 516/1982) che puniva penalmente anche le violazioni preparatorie dell’evasione (come l’annotazione di fatture false) indipendentemente dall’effettiva presentazione di una dichiarazione fraudolenta. Il d.lgs. 74/2000 ha abbandonato questo modello, concentrando la risposta punitiva sull’atto della dichiarazione.
Perché l’emittente delle fatture false è comunque punito?
Il legislatore ha mantenuto la punibilità dell’emittente — come eccezione alla linea guida della riforma — per ragioni di politica criminale legate al ruolo di questi soggetti nel circuito dell’evasione. L’art. 8 del d.lgs. 74/2000 punisce l’emissione di fatture per operazioni inesistenti come reato in sé consumato, ancorché preparatorio dell’evasione altrui.
Quale sarebbe l’effetto sistemico della rimozione dell’art. 6?
La soppressione del divieto di tentativo potrebbe coinvolgere anche altri delitti di falsa dichiarazione (artt. 3 e 4 d.lgs. 74/2000), trasformando in delitti tentati violazioni che la legge n. 516/1982 aveva già degradato a semplici contravvenzioni. Un tale effetto a cascata non appartiene alla competenza della Corte ma alla discrezionalità del legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, parametro invocato
- Art. 25 della Costituzione — riserva di legge penale, limite all’intervento ablativo della Corte
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.