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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 14, commi 3-5, d.lgs. n. 286/1998 e sull’art. 20, d.P.R. n. 394/1999 (trattenimento stranieri nei CPT): il primo profilo per difetto del requisito di incidentalità; il secondo perché la norma regolamentare è inidonea a radicare la competenza della Corte nel giudizio incidentale.
Di cosa si tratta
Quattordici ordinanze del Tribunale di Milano sollevavano le stesse questioni già decise con l’ordinanza n. 35/2002 sull’art. 14, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 (trattenimento dello straniero irregolare nei CPT) e sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 (regolamento attuativo). La differenza rispetto a n. 35/2002 è che in questi giudizi le questioni sono state dichiarate inammissibili per profili processuali diversi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 14, commi 3, 4 e 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999, in riferimento agli artt. 3, 10, 13, 24 e 111 della Costituzione, per le stesse ragioni prospettate nelle ordinanze decise con n. 35/2002.
La decisione della Corte
La questione sull’art. 14, commi 3-5, è dichiarata manifestamente inammissibile per difetto del requisito di incidentalità: il giudice rimettente sollevava la questione in un giudizio in cui la norma non era concretamente applicabile nel caso specifico esaminato. La questione sull’art. 20 del d.P.R. n. 394/1999 è dichiarata manifestamente inammissibile perché si tratta di una norma regolamentare, priva di forza di legge, non soggetta al sindacato incidentale di costituzionalità.
Il principio
Il requisito di incidentalità del giudizio di legittimità costituzionale esige che la norma censurata sia effettivamente applicabile nel caso concreto sottoposto al giudice rimettente; la questione sollevata in assenza di concreta applicabilità della norma è inammissibile per difetto di incidentalità.
Domande e risposte
Cosa si intende per «requisito di incidentalità»?
La questione di legittimità costituzionale deve sorgere nel corso di un giudizio (incidente in esso) e la norma censurata deve essere applicabile nel caso concreto: la sua eventuale incostituzionalità deve incidere sull’esito del giudizio. Se la norma non si applica, la questione è irrilevante e inammissibile.
Quale differenza c’è tra la n. 35/2002 e la n. 45/2002 sulla stessa materia?
Nella n. 35/2002 la Corte aveva dichiarato le questioni manifestamente infondate (per l’art. 14) e manifestamente inammissibili per difetto di forza di legge (per l’art. 20). Nella n. 45/2002 l’inammissibilità dell’art. 14 dipende da un difetto diverso: la mancanza del requisito di incidentalità nel caso specifico.
Le ordinanze n. 35 e n. 45 del 2002 hanno effetti diversi sulla norma?
No. Entrambe sono pronunce processuali (inammissibilità/infondatezza) che non eliminano la norma dall’ordinamento. Il trattenimento nei CPT restava disciplinato dall’art. 14 d.lgs. n. 286/1998 come modificato nel tempo da successivi interventi legislativi e dalla giurisprudenza costituzionale.
Norme collegate
- Art. 13 della Costituzione — Libertà personale: garanzie per il trattenimento amministrativo dello straniero
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.