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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni proposto dalla Corte d’appello di Bologna contro la Camera dei deputati per tardività. Il ricorso è stato presentato oltre un anno dopo la delibera parlamentare che aveva dichiarato l’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato.
Di cosa si tratta
La Corte d’appello di Bologna stava giudicando un caso di diffamazione in cui l’imputato era un deputato. La Camera dei deputati aveva deliberato che le sue dichiarazioni rientravano nell’insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello aveva atteso oltre un anno prima di proporre conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Bologna ha proposto, con ordinanza del 19-30 novembre 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione del 24 febbraio 1999 con cui era stata applicata la prerogativa di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. alle dichiarazioni rese dal deputato.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni. Il ricorso è stato presentato oltre un anno dopo la delibera parlamentare. La Corte, pur in assenza di un termine esplicito nella legge, ritiene che questo lasso di tempo eccessivo sia incompatibile con la certezza del diritto e con la natura del conflitto, che presuppone una lesione attuale delle attribuzioni.
Il principio
Il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato deve essere proposto entro un termine ragionevole dalla delibera o dall’atto lesivo. Un ritardo eccessivo nel promuovere il conflitto è causa di inammissibilità, in quanto viene meno l’attualità della lesione delle attribuzioni costituzionalmente garantite.
Domande e risposte
Esiste un termine legale per proporre conflitto di attribuzioni?
La legge non fissa un termine perentorio esplicito. Tuttavia la Corte ha elaborato il principio che il ricorso deve essere proposto entro un termine ragionevole. Nel caso di specie il superamento di oltre un anno dalla delibera parlamentare è stato ritenuto incompatibile con l’attualità del conflitto.
Cosa si intende per insindacabilità parlamentare?
L’art. 68, primo comma, Cost. protegge i membri del Parlamento dall’essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera o il Senato possono deliberare che determinate dichiarazioni rientrano in questa protezione.
Cosa succede dopo una delibera parlamentare di insindacabilità?
Il giudice penale o civile deve sospendere o archiviare il procedimento nei confronti del parlamentare per i fatti coperti dall’insindacabilità. Se non condivide la delibera parlamentare, può sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza nell’esercizio dell’azione penale
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