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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Palermo: la legge n. 63/2001 ha profondamente riformato sia l’art. 513 c.p.p. sia la disciplina dell’art. 210 c.p.p., incidendo direttamente sulle norme oggetto della questione e rendendo necessaria una nuova valutazione del giudice rimettente.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Palermo aveva sollevato questione di legittimità degli artt. 513 e 210, comma 4, c.p.p. limitatamente alla facoltà di non rispondere su fatti concernenti la responsabilità altrui. Nel processo principale, due imputati di reato connesso avevano esercitato la facoltà di non rispondere anche sulle dichiarazioni a carico di coimputati già rese in fase di indagine.
La questione di legittimità costituzionale
Le norme impugnate sono gli artt. 513 e 210, comma 4, c.p.p. Il parametro è l’art. 111 Cost. (principio dell’assunzione della prova nel contraddittorio). Il giudice rimettente è il Tribunale di Palermo.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti. La legge n. 63/2001 ha modificato la disciplina dell’art. 513 c.p.p. e dell’art. 210 c.p.p., riformando profondamente i meccanismi delle contestazioni e del diritto al silenzio. Il Tribunale di Palermo deve rivalutare la questione alla luce della nuova normativa.
Il principio
La sopravvenienza di una legge che riformi radicalmente le norme oggetto di censura costituisce causa di restituzione degli atti: il giudice rimettente deve verificare se e come la questione mantenga rilevanza e plausibilità sotto il nuovo regime normativo.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 513 c.p.p.?
L’art. 513 c.p.p. disciplina la lettura e l’uso dibattimentale delle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di indagini preliminari. Prima della riforma del 2001 era al centro di un intenso dibattito sulla compatibilità con il principio del contraddittorio.
Come operano le «contestazioni» dibattimentali?
Se un dichiarante (imputato o testimone) rende dichiarazioni difformi da quelle rese in precedenza, il pubblico ministero o la difesa possono contestargli le precedenti dichiarazioni per incrinarne la credibilità. Prima della riforma, le dichiarazioni contestate potevano essere acquisite al fascicolo e valutate come prova.
Cosa cambia con la legge n. 63/2001?
La legge n. 63/2001 ha ridisegnato il regime del diritto al silenzio degli imputati di reato connesso (art. 210 c.p.p.) e ha modificato i limiti all’uso dibattimentale delle dichiarazioni rese in indagine, adeguando il codice di rito alla nuova versione dell’art. 111 Cost.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Principio del contraddittorio nella formazione della prova, parametro della questione di legittimità
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