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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte restituisce gli atti al Tribunale di Napoli sulla questione relativa all’art. 1815, secondo comma, c.c. in materia di interessi usurari, a causa del sopravvenuto d.l. 394/2000 (conv. l. 24/2001) che ha chiarito la disciplina.

Di cosa si tratta

L’art. 1815, secondo comma, c.c. (modificato dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 sull’usura) stabilisce che se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Il Tribunale di Napoli dubitava della legittimità di questa disciplina. Nel frattempo è sopravvenuto il d.l. 394/2000, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, che ha chiarito il momento rilevante per verificare il superamento del tasso soglia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in riferimento agli artt. 3, 24 e 47 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli. Il d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, ha precisato che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, secondo comma, c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite al momento della pattuizione. Questo ius superveniens è rilevante e richiede una nuova valutazione da parte del rimettente.

Il principio

Quando è sopravvenuta una norma di interpretazione autentica che chiarisce la portata della disposizione impugnata, la Corte restituisce gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo testo.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 1815, secondo comma, c.c.?

L’art. 1815, secondo comma, c.c. (nel testo introdotto dalla l. 108/1996) stabilisce che se sono convenuti interessi in misura superiore a quella usuraria (art. 644 c.p.) la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. Quindi il mutuo non porta interessi.

Cosa ha chiarito il decreto-legge 394/2000?

Il d.l. 394/2000, convertito in l. 24/2001, ha precisato che la verifica del tasso usurario va effettuata al momento della stipula del contratto, non al momento del pagamento delle rate. Ciò ha risolto un contrasto interpretativo sulla «usura sopravvenuta».

Art. 47 Cost. e tutela del risparmio: cosa c’entra con l’usura?

L’art. 47 Cost. tutela il risparmio e disciplina il credito. La normativa anti-usura serve a tutelare i debitori da condizioni di credito eccessivamente onerose, in un’ottica di equilibrio tra libertà contrattuale e tutela della parte debole del rapporto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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