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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 32 della legge n. 724/1994 (proroga dei contratti di locazione di immobili di proprietà pubblica) perché il rimettente non ha considerato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato pagamento del canone durante la proroga legale non sospende il pagamento ma autorizza la risoluzione per inadempimento.
Di cosa si tratta
L’art. 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e l’art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge n. 415/1995 (convertito dalla legge n. 507/1995), prevedevano la proroga automatica dei contratti di locazione di immobili di proprietà pubblica. Il Ministero della giustizia aveva avviato procedura di sfratto per morosità contro una conduttrice che non pagava il canone durante la proroga.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Ancona aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge n. 724/1994 e dell’art. 5, comma 7-bis, del d.l. n. 415/1995, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui consentono la proroga anche nel caso di morosità del conduttore, creando una disparità rispetto ai locatari privati che non godono di tale protezione.
La decisione della Corte
Le questioni sono dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza. Il rimettente non aveva tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il mancato pagamento del canone durante la proroga legale non sospende l’obbligo del conduttore, ma costituisce inadempimento che consente la risoluzione del contratto. Ignorare questo orientamento senza spiegarne le ragioni rende la questione manifestamente inammissibile.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando il rimettente non tiene conto di un consolidato orientamento interpretativo che esclude la rilevanza della questione nel caso concreto, senza fornire motivazione sul perché si discosti da tale orientamento.
Domande e risposte
Cosa prevede la proroga legale delle locazioni di immobili pubblici?
Le norme del 1994-1995 avevano prorogato automaticamente i contratti di locazione stipulati da enti pubblici (come il Ministero della giustizia) in scadenza, al fine di evitare il disagio abitativo dei conduttori. La proroga non era a titolo gratuito: il conduttore era comunque tenuto a pagare il canone.
Il mancato pagamento del canone sospende l’obbligo durante la proroga legale?
No, secondo la giurisprudenza. Il canone è dovuto anche durante la proroga; il mancato pagamento è inadempimento contrattuale che, di per sé, autorizza la risoluzione del contratto, indipendentemente dalla proroga.
Cosa sono gli artt. 3 e 97 della Costituzione in questo contesto?
L’art. 3 è il principio di uguaglianza (disparità tra conduttori di immobili pubblici e privati); l’art. 97 è il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, che il rimettente riteneva violato da una norma che costringe enti pubblici a mantenere locazioni con conduttori morosi.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina delle proroghe locatizie
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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