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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Roma contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Lorenzo Matassa, e restituisce gli atti al giudice ricorrente.

Di cosa si tratta

Il magistrato Lorenzo Matassa aveva convenuto in giudizio civile il deputato Vittorio Sgarbi per risarcimento danni, a seguito di dichiarazioni diffamatorie contenute in una nota trasmessa all’agenzia ANSA il 14 ottobre 1995. Il Tribunale civile di Roma aveva condannato Sgarbi, ma la Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità di quelle opinioni ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Roma, che doveva decidere sull’appello di Sgarbi, ha proposto conflitto di attribuzione.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, bensì di un conflitto di attribuzione. La Corte d’appello contesta che la Camera abbia deliberato l’insindacabilità di espressioni contenute in una nota trasmessa a un’agenzia stampa, atto esterno all’esercizio delle funzioni parlamentari.

La decisione della Corte

Questa ordinanza riguarda solo la fase di delibazione preliminare sull’ammissibilità del conflitto. La Corte dichiara ammissibile il conflitto, ravvisando che dall’atto introduttivo si possono ricavare le «ragioni di conflitto» e le norme costituzionali che regolano la materia. Ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello per la notifica alla Camera dei deputati entro sessanta giorni e il successivo deposito in Cancelleria.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato è ammissibile quando l’atto introduttivo contenga l’indicazione sufficientemente chiara delle ragioni del conflitto e delle norme costituzionali regolatrici della materia, anche se la formulazione non è tecnicamente precisa in ogni sua parte.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra questa ordinanza e la n. 31/2002?

Nella sentenza n. 31/2002 il conflitto era stato dichiarato inammissibile per difetto di petitum. In questo caso la Corte ritiene invece che l’atto introduttivo sia sufficientemente preciso da consentire di ricavare le ragioni del conflitto e le norme costituzionali rilevanti.

Cosa succede dopo la dichiarazione di ammissibilità?

La Corte restituisce gli atti al giudice ricorrente, che deve notificare il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità alla Camera dei deputati entro sessanta giorni, per poi depositarli in Cancelleria entro venti giorni dalla notifica. Segue la trattazione del merito del conflitto.

Quando le dichiarazioni di un deputato non sono coperte dall’insindacabilità?

Secondo la giurisprudenza costituzionale, la prerogativa dell’art. 68, primo comma, Cost. copre le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese all’esterno del Parlamento — come una nota a un’agenzia di stampa — sono coperte solo se presentano un nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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