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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’esenzione dall’imposta di registro per determinati atti delle cooperative. Le agevolazioni fiscali rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano il principio di uguaglianza.

Di cosa si tratta

L’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 prevedeva particolari trattamenti agevolativi ai fini dell’imposta di registro per atti riguardanti cooperative. La Commissione tributaria provinciale di Parma dubitava che tale agevolazione determinasse un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ad enti o soggetti non cooperativi che pongono in essere atti analoghi.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Parma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, nota II, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza, richiamando la propria ordinanza n. 27 del 2001 con cui aveva già esaminato la stessa questione. Le disposizioni legislative concernenti esenzioni o agevolazioni tributarie, quale che ne sia la finalità, non violano di per sé il principio di uguaglianza, rientrando nella discrezionalità del legislatore.

Il principio

Le norme tributarie agevolative, comprese le esenzioni dall’imposta di registro per gli atti di cooperative, non violano il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., trattandosi di scelte discrezionali del legislatore nella politica fiscale, non manifestamente irragionevoli.

Domande e risposte

Cosa è l’imposta di registro?

L’imposta di registro è un tributo che colpisce gli atti giuridici soggetti a registrazione (contratti, atti notarili, sentenze, ecc.), disciplinato dal d.P.R. 131/1986. L’aliquota varia in base alla natura dell’atto.

Perché le agevolazioni fiscali sono di solito considerate legittime?

Perché il legislatore gode di ampia discrezionalità nella politica tributaria. Le agevolazioni per le cooperative trovano inoltre un fondamento nel principio costituzionale di promozione della cooperazione di cui all’art. 45 Cost.

Cosa è il principio del «diritto vivente» richiamato nelle questioni?

Il diritto vivente è l’interpretazione di una norma consolidata nella giurisprudenza, in particolare nella Cassazione. La Corte costituzionale di norma accetta tale interpretazione come il significato effettivo della norma da vagliare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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