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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Pesaro contro la Camera dei deputati per difetto del petitum: il ricorrente non aveva precisato né la rivendicazione né chiesto l’annullamento della delibera parlamentare sull’insindacabilità del deputato Nuccio.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Pesaro, che processava il deputato Gaspare Nuccio per il reato di rivelazione di segreto istruttorio (art. 326 c.p.) riguardante elenchi di iscritti a logge massoniche, aveva sollevato un conflitto di attribuzione contro la Camera dei deputati. Quest’ultima aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del parlamentare ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il conflitto era stato già dichiarato improcedibile in una precedente occasione (sentenza n. 274 del 1998) e ora veniva riproposto.

La questione di legittimità costituzionale

Non si tratta di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale, bensì di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Il Tribunale di Pesaro contestava che la Camera dei deputati avesse esercitato un potere di giudizio di merito — verificare se gli elenchi diffusi dal deputato fossero quelli acquisiti dalla Commissione parlamentare antimafia — che spetterebbe esclusivamente all’autorità giudiziaria.

La decisione della Corte

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il Tribunale di Pesaro aveva omesso di formulare qualsiasi specifica richiesta (petitum): si era limitato ad affermare che «insorge conflitto di attribuzione», senza precisare quale rivendicazione facesse valere né domandare l’annullamento della delibera. Questa carenza — già riscontrata in analoga situazione dalla sentenza n. 15 del 2002 — rende il ricorso privo di un requisito essenziale.

Il principio

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato il ricorrente deve indicare con precisione l’oggetto della pretesa e richiedere l’annullamento dell’atto lesivo; la mancata formulazione di qualsiasi richiesta comporta l’inammissibilità del ricorso per difetto del petitum.

Domande e risposte

Che cos’è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

È uno strumento che consente a un potere dello Stato (ad es. l’autorità giudiziaria) di far valere davanti alla Corte costituzionale la lesione o l’usurpazione della propria sfera di competenza costituzionale da parte di un altro potere (ad es. il Parlamento).

Perché la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso?

Perché mancava il petitum, cioè la specifica domanda di annullamento dell’atto parlamentare ritenuto lesivo. Il Tribunale si era limitato a «sollevare conflitto» senza precisare cosa chiedesse alla Corte.

Cosa prevede l’art. 68, primo comma, della Costituzione?

Stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Spetta alla Camera di appartenenza deliberare se tale prerogativa copra il comportamento del parlamentare; il conflitto di attribuzione consente al giudice di contestare tale delibera davanti alla Corte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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