Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 14 della legge regionale delle Marche n. 41/1997, nella parte in cui impongono alle agenzie di viaggio già autorizzate in altra Regione un deposito cauzionale aggiuntivo per aprire filiali nelle Marche. La norma restringe irragionevolmente la libertà di iniziativa economica e ostacola la libera circolazione delle imprese.
Di cosa si tratta
La legge regionale delle Marche sulle agenzie di viaggio prevedeva che un’agenzia già autorizzata in un’altra Regione, per aprire una filiale nelle Marche, dovesse versare un deposito cauzionale aggiuntivo pari alla differenza tra quanto richiesto dalla Regione Marche e quanto versato nella Regione di origine. In sostanza, imponeva un secondo pagamento per operare in una nuova Regione, nonostante l’autorizzazione già ottenuta altrove.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Lombardia ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 14 della legge regionale delle Marche n. 41/1997 (come modificata dalla l.r. n. 8/2000), in riferimento agli artt. 41 (libertà di iniziativa economica), 117, primo comma (rispetto dei vincoli comunitari), e 120 (divieto di ostacolare la libera circolazione) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate, richiamando le proprie precedenti pronunce (sentt. nn. 54/2001 e 362/1998) in materia di agenzie di viaggio. L’obbligo di integrare la cauzione equivale, nei fatti, a introdurre surrettiziamente un’ulteriore autorizzazione regionale, che viola la libertà di iniziativa economica e il principio di unità economica nazionale.
Il principio
Una Regione non può subordinare l’apertura di una filiale di agenzia di viaggio già autorizzata in altra Regione al versamento di una cauzione aggiuntiva: tale obbligo equivale a un’ulteriore autorizzazione implicita e viola la libertà di iniziativa economica e il divieto costituzionale di ostacolare la circolazione delle imprese.
Domande e risposte
Le Regioni possono disciplinare le agenzie di viaggio?
Sì, nell’ambito della propria competenza in materia di turismo. Tuttavia, la disciplina regionale non può creare barriere all’ingresso per le imprese già autorizzate in altre Regioni, né replicare requisiti già soddisfatti altrove.
Cosa cambia per un’agenzia di viaggi che voglia espandersi?
Dopo questa sentenza, un’agenzia di viaggio autorizzata in qualsiasi Regione italiana non può essere obbligata a versare una cauzione aggiuntiva per aprire filiali in altre Regioni per il solo fatto che la Regione di destinazione preveda importi di cauzione più alti. Il principio vale per tutte le Regioni, non solo per le Marche.
Quale è il principio di «unità economica nazionale»?
L’art. 120 Cost. vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione di persone o merci o l’esercizio di un lavoro o di una professione in qualunque parte del territorio nazionale. Questo principio impedisce che il mercato interno italiano sia segmentato da barriere regionali.
Norme collegate
- Art. 41 della Costituzione — Libertà di iniziativa economica
- Art. 120 della Costituzione — Divieto di ostacolare la libera circolazione delle imprese
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.