Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul trasferimento di beni demaniali al patrimonio disponibile dei Comuni (art. 71, l. 448/2001) e sull’art. 27, commi 16 e 17, della stessa legge finanziaria 2002. Le norme impugnate da più Regioni erano nel frattempo state abrogate o sostituite, rendendo la controversia priva di oggetto.

Di cosa si tratta

Diverse Regioni — Marche, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna — avevano impugnato l’art. 71 della legge finanziaria 2002, che estendeva alle aree demaniali edificate in tutta Italia il regime di trasferimento al patrimonio disponibile dei Comuni già previsto dalla legge n. 177/1992 per alcune province. Le ricorrenti lamentavano la violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione in materia di governo del territorio, attribuita alla competenza concorrente delle Regioni.

La questione di legittimità costituzionale

Le Regioni Marche, Toscana, Campania ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 71 della legge n. 448/2001, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio, competenza concorrente). È stata impugnata anche la disciplina dei commi 16 e 17 dell’art. 27 della stessa legge, relativa ad ulteriori trasferimenti patrimoniali.

La decisione della Corte

La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le questioni riunite. Nel corso del giudizio le disposizioni impugnate sono state abrogate o radicalmente modificate dalla legge n. 112/2002 (legge La Loggia) e da successive disposizioni, eliminando la ragione del conflitto costituzionale originariamente lamentato dalle Regioni.

Il principio

Quando la norma impugnata è abrogata o integralmente sostituita nel corso del giudizio costituzionale in via principale, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, purché la disposizione sopravvenuta non riproduca il medesimo vizio e non vi siano effetti permanenti da eliminare.

Domande e risposte

Cosa significa «cessata materia del contendere» in un giudizio costituzionale?

Significa che la norma impugnata è venuta meno (per abrogazione o sostituzione) in modo da eliminare il contrasto denunciato, rendendo inutile una pronuncia di merito. La Corte non accerta né la costituzionalità né l’illegittimità della disposizione originaria.

Le Regioni ottenevano qualcosa con questa decisione?

Non nel merito: non vi è stata una dichiarazione di illegittimità. Tuttavia, la pressione delle impugnazioni regionali ha probabilmente contribuito alla modifica legislativa che ha reso privo di oggetto il giudizio.

I beni già trasferiti ai Comuni restano nel loro patrimonio?

La cessata materia del contendere non tocca i trasferimenti già perfezionati: la Corte non ha annullato gli effetti già prodottisi, ma solo constatato che il quadro normativo era mutato.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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