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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente illegittimo l’art. 8, comma 1, lett. a), della legge n. 362/1991 sul settore farmaceutico, nella parte in cui non estende alle società che gestiscono farmacie comunali il divieto — valido per i farmacisti privati — di partecipare alla distribuzione e intermediazione di farmaci. Il vuoto normativo crea una disparità ingiustificata.

Di cosa si tratta

Il TAR Lombardia aveva sollevato la questione nel contesto di un ricorso contro gli atti del Comune di Milano relativi alla privatizzazione delle farmacie comunali (cessione dell’80% ad una società distributrice di farmaci, GEHE Italia). La legge n. 362/1991 vietava ai farmacisti privati di svolgere attività di distribuzione/intermediazione del farmaco, ma tale divieto non era previsto per le società che gestivano farmacie comunali.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR della Lombardia ha impugnato l’art. 8, comma 1, lett. a), l. n. 362/1991, in relazione all’art. 9 l. n. 475/1968, nella parte in cui non estende alle società partecipanti alla gestione delle farmacie comunali il divieto di operare nel settore della distribuzione del farmaco. Parametri: artt. 3 e 32 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte accoglie la questione e dichiara l’illegittimità costituzionale parziale della norma. Il principio di incompatibilità deve valere in egual misura per tutti i soggetti che gestiscono farmacie, siano esse private o comunali, a tutela della salute pubblica e della concorrenza nel settore farmaceutico.

Il principio

La tutela della salute (art. 32 Cost.) e il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) impongono che il divieto di commistione tra gestione della farmacia e distribuzione del farmaco si applichi uniformemente, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della farmacia gestita.

Domande e risposte

Perché la legge vietava al farmacista privato di distribuire farmaci ma non alla società che gestisce una farmacia comunale?

Si trattava di un vuoto normativo: la legge del 1991 aveva aggiornato le incompatibilità per i farmacisti privati, ma non aveva allineato la disciplina per i soggetti che gestiscono farmacie comunali, creando involontariamente uno squilibrio.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Le società che partecipano alla gestione di farmacie comunali non possono più svolgere contemporaneamente attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco.

Qual è il rischio che la Corte ha inteso prevenire?

Il conflitto di interessi tra chi gestisce il punto vendita del farmaco (farmacia) e chi lo produce o distribuisce. Il gestore potrebbe privilegiare i prodotti della società controllante/partecipata a scapito dell’interesse del paziente.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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