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La Corte esamina la legge della Regione Sardegna n. 11/2002 sul personale regionale, impugnata dal Governo. Dichiara inammissibile la questione sull’art. 3, comma 5 (profilo art. 81 Cost.) e accoglie parzialmente le censure sulle disposizioni che eludono la regola del concorso aperto per l’accesso agli impieghi pubblici regionali.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 3 e 4 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, che disciplinava il personale regionale prevedendo modalità di stabilizzazione. Le censure riguardavano il contrasto con il principio del concorso aperto (artt. 3 e 97 Cost.) e con le norme statali in materia di pubblico impiego.
La questione di legittimità costituzionale
Il Governo ha impugnato gli artt. 3 e 4 della l.r. Sardegna n. 11/2002 per contrasto con gli artt. 3, 51, 81 e 97 Cost. e con l’art. 3 dello Statuto speciale sardo, lamentando che le disposizioni regionali eludessero la regola del concorso aperto e violassero norme statali di principio in materia di lavoro pubblico.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 3, comma 5, in riferimento all’art. 81 Cost. per difetto di motivazione sulla rilevanza. Accoglie le censure sulle disposizioni che prevedevano meccanismi di fatto preclusivi del concorso aperto a esterni, in linea con la propria giurisprudenza (sentt. n. 1/1999 e n. 194/2002).
Il principio
Le leggi regionali non possono prevedere meccanismi che escludano o gravemente limitino l’effettività del concorso aperto a candidati esterni, in quanto ciò contrasta con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, anche per le Regioni a statuto speciale.
Domande e risposte
Il concorso pubblico è obbligatorio anche per le Regioni speciali?
Sì. L’art. 97 Cost. impone la regola del concorso aperto come principio fondamentale valevole per tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, salve limitate eccezioni giustificate da specifiche esigenze.
Quando una riserva di posti è illegittima?
Quando di fatto esclude i candidati esterni o li penalizza in misura tale da svuotare la logica del concorso meritocratico. La Corte ha ripetutamente censurato stabilizzazioni e riserve che trasformano il concorso in una mera formalità.
Cosa significa “manifesta inammissibilità” per difetto di motivazione sulla rilevanza?
Il giudice che solleva la questione deve spiegare perché la norma impugnata sia rilevante ai fini della decisione del giudizio principale. Se questa spiegazione manca o è insufficiente, la Corte dichiara la questione inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento e accesso per concorso
- Art. 51 della Costituzione — accesso agli uffici pubblici
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