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La Corte restituisce gli atti al GIP del Tribunale di Genova: dopo la rimessione della questione sull’art. 222 del codice penale (ricovero obbligatorio in ospedale psichiatrico giudiziario), la sentenza n. 253/2003 della stessa Corte ha già dichiarato quella norma parzialmente incostituzionale, consentendo al giudice di sostituire il ricovero in OPG con misure di sicurezza alternative. Il rimettente deve valutare se la questione sia ancora rilevante alla luce di tale pronuncia.
Di cosa si tratta
L’art. 222 del codice penale prevedeva che l’imputato prosciolto per vizio totale di mente e ritenuto socialmente pericoloso dovesse essere obbligatoriamente ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG), senza che il giudice potesse optare per misure di sicurezza alternative anche quando queste fossero più idonee. Il GIP di Genova aveva sollevato la questione in un caso in cui una perizia psichiatrica indicava che l’imputata avrebbe potuto essere trattata adeguatamente in una struttura di cura protetta con libertà vigilata.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 222 del codice penale (Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario), nella parte in cui rendeva obbligatoria tale misura anche quando altre misure di sicurezza meno afflittive potessero adeguatamente tutelare la società e garantire cure più efficaci. Parametri: artt. 3 (disparità con il trattamento dei minori non imputabili) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione. Rimettente: GIP del Tribunale di Genova.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al GIP rimettente. La sentenza n. 253 del 18 luglio 2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222 c.p. “nella parte in cui non consente al giudice, nei casi ivi previsti, di adottare, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una diversa misura di sicurezza, prevista dalla legge, idonea ad assicurare adeguate cure dell’infermo di mente e a far fronte alla sua pericolosità sociale”. Il giudice rimettente deve quindi valutare se la questione sia ancora rilevante alla luce di questa pronuncia sopravvenuta.
Il principio
Quando la Corte ha già pronunciato una sentenza di accoglimento (anche parziale) sulla stessa norma impugnata, le ordinanze di rimessione successive vengono restituite al giudice affinché questi verifichi se la questione resti ancora rilevante nel giudizio pendente alla luce della mutata disciplina normativa.
Domande e risposte
Cosa ha stabilito la sentenza n. 253/2003 sull’art. 222 c.p.?
La sentenza n. 253/2003 ha dichiarato incostituzionale l’art. 222 c.p. nella parte in cui non permetteva al giudice di scegliere misure di sicurezza diverse dall’internamento in OPG. Dopo questa pronuncia, il giudice può applicare la libertà vigilata con prescrizioni terapeutiche o altre misure previste dalla legge, quando queste garantiscono cure adeguate e proteggono la società dalla pericolosità del soggetto.
Cosa sono gli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG)?
Gli OPG erano strutture detentive destinate ai soggetti prosciolti per infermità mentale e ritenuti socialmente pericolosi, nonché a coloro che impazzivano durante l’esecuzione della pena. Erano gestiti dall’Amministrazione penitenziaria e si caratterizzavano per un regime di custodia molto simile al carcere. Con la legge n. 81/2014, gli OPG sono stati definitivamente chiusi e sostituiti dalle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), strutture sanitarie a gestione regionale.
Qual è il trattamento dei minori non imputabili comparato a quello degli adulti?
Il rimettente aveva evidenziato che gli artt. 224 e 232, commi 1 e 2, c.p. consentono per i minori non imputabili l’applicazione della libertà vigilata (misura non segregante) anche quando vi sia pericolosità sociale. La disparità con il regime dell’adulto, obbligatoriamente destinato all’OPG, era uno dei profili di incostituzionalità poi confermato dalla sentenza n. 253/2003.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute e trattamento sanitario adeguato per gli infermi di mente
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza nel trattamento degli imputati prosciolti per vizio di mente
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