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La Corte restituisce gli atti alla Corte di cassazione: dopo la rimessione della questione, il legislatore ha modificato la norma impugnata estendendo il condono fiscale anche alle liti pendenti in Cassazione. Il giudice rimettente deve verificare se la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante alla luce della nuova disciplina.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2003 (l. n. 289/2002) aveva introdotto un condono fiscale per la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, ma lo aveva limitato ai giudizi davanti alle commissioni tributarie e ai tribunali ordinari, escludendo le cause pendenti in Cassazione. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità per questa esclusione, ritenendola irragionevole e lesiva del diritto di difesa dei contribuenti con causa in fase di legittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 16, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nella parte in cui esclude la possibilità di accedere al condono fiscale per le liti fiscali pendenti davanti alla Corte di cassazione. Parametri: artt. 3 (irragionevolezza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione. Rimettente: Corte di cassazione – sezione tributaria.
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione affinché verifichi la perdurante rilevanza della questione. In sede di conversione del decreto-legge n. 282/2002 (legge n. 27/2003), è stato inserito l’art. 5-bis che ha modificato l’art. 16, comma 1, della legge n. 289/2002, estendendo il condono fiscale anche alle liti pendenti in tutti i gradi del giudizio, inclusa la Cassazione. Questa modifica ha rimosso il vizio prospettato dal rimettente.
Il principio
Quando sopravviene una modifica legislativa che incide direttamente sulla norma impugnata e ne rimuove il vizio prospettato, la Corte costituzionale deve restituire gli atti al giudice a quo affinché questi verifichi se la questione di legittimità sia ancora rilevante nel giudizio principale alla luce del nuovo quadro normativo.
Domande e risposte
Il condono fiscale del 2002 (l. n. 289/2002) è ancora applicabile?
No. Il condono fiscale previsto dalla legge finanziaria 2003 aveva termini definiti (con scadenze ripetutamente prorogate) ed è ormai scaduto. Rimane però rilevante come precedente per interpretare le discipline di condono successivamente introdotte dal legislatore, che devono rispettare i principi costituzionali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti in diversi gradi di giudizio.
Possono essere esclusi dal condono fiscale i contribuenti con causa pendente in Cassazione?
Secondo la questione sollevata dalla stessa Cassazione, tale esclusione sarebbe irragionevole: il contribuente che ha una causa in fase di legittimità si trova in una situazione sostanzialmente identica a chi ce l’ha in appello o in primo grado. Dopo la modifica legislativa del 2003, il legislatore ha di fatto condiviso questa valutazione estendendo il condono a tutti i gradi.
Cosa succede quando la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice?
Il giudice rimettente deve riprendere il procedimento e valutare se, alla luce della nuova normativa, la questione di legittimità costituzionale sia ancora rilevante e non manifestamente infondata. Se lo è, può ri-sollevarla con una nuova ordinanza motivata; se la modifica ha risolto il problema, non ha più ragione di farlo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza nella scelta dei beneficiari del condono fiscale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa in giudizio in ogni stato e grado del processo
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