Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Treviso contro la Camera dei deputati, relativo alla delibera di insindacabilità sulle dichiarazioni dell’on. Sgarbi nei confronti del GIP di Pordenone. Lo stesso conflitto era già stato dichiarato inammissibile in precedenza, e la riproposizione del conflitto contro la medesima delibera nello stesso procedimento è inammissibile.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Treviso stava giudicando l’on. Vittorio Sgarbi per diffamazione aggravata nei confronti della dott.ssa Anna Fasan, GIP del Tribunale di Pordenone, per dichiarazioni rese nelle trasmissioni televisive “Sgarbi quotidiani” nel 1997. La Camera dei deputati aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni espresse ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale aveva già proposto un primo conflitto, dichiarato inammissibile dalla Corte per difetto del petitum, e ora riproponeva lo stesso conflitto.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Treviso ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando la delibera del 24 febbraio 1999 con cui era stata deliberata l’insindacabilità delle dichiarazioni dell’on. Sgarbi ex art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che lo stesso conflitto, contro la stessa delibera della Camera nel medesimo procedimento e grado giurisdizionale, era già stato dichiarato inammissibile dalla Corte (sentenza n. 364/2000). Non è ammissibile mantenere indefinitamente in sede processuale una situazione di conflittualità tra poteri, protraendo ad libitum il ristabilimento della certezza e definitività dei rapporti essenziali per il regolare svolgimento delle funzioni costituzionali.

Il principio

Una volta che la Corte abbia dichiarato inammissibile un conflitto di attribuzioni, non è ammissibile la riproposizione dello stesso conflitto contro la stessa delibera nello stesso procedimento: le finalità e la particolarità dell’oggetto del conflitto esigono che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi e non rimessi alle parti confliggenti.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

Il conflitto di attribuzioni è un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato (nel caso il Tribunale) contesta che un altro potere (nel caso la Camera dei deputati) abbia invaso la sua sfera di attribuzioni costituzionali. Nella specie il Tribunale contestava che la delibera di insindacabilità impedisse l’esercizio della funzione giurisdizionale.

Perché il primo conflitto era stato dichiarato inammissibile?

Per difetto del petitum: il Tribunale non aveva indicato con precisione l’oggetto della domanda, cioè cosa chiedeva alla Corte di dichiarare o fare. Nella seconda proposizione questa carenza era stata sanata, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la riproposizione del conflitto tout court.

Le dichiarazioni di Sgarbi erano protette dall’insindacabilità parlamentare?

Questa questione di merito non è stata decisa dalla Corte, che si è limitata a dichiarare inammissibile il conflitto per ragioni processuali, senza pronunciarsi sulla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni televisive e le funzioni parlamentari.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.