Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara estinto il processo a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e della relativa accettazione da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia. Le disposizioni impugnate della legge regionale n. 20/2002 erano state eliminate dalla successiva legge regionale n. 34/2002, rendendo priva di oggetto la questione.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 agosto 2002, n. 20, relativa alla classificazione del personale regionale. In particolare erano censurate le norme che consentivano l’inquadramento stabile di personale assunto a tempo determinato attraverso procedure selettive riservate (ritenute in contrasto con il principio del pubblico concorso) e una norma sui requisiti di accesso alla dirigenza. La Regione aveva però successivamente emanato la legge n. 34/2002, che eliminava le disposizioni impugnate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 3, comma 8, 8, comma 4, 11 e 13 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 20/2002, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva depositato atto di rinuncia al ricorso il 9 aprile 2003, motivata dall’intervenuta eliminazione delle norme impugnate da parte della legge regionale n. 34/2002. La Regione ha accettato la rinuncia l’8 ottobre 2003. Ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte, la rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte comporta l’estinzione del processo.
Il principio
La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo costituzionale, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La sopravvenuta abrogazione delle norme impugnate è una delle situazioni che tipicamente inducono il ricorrente a rinunciare.
Domande e risposte
Perché il Governo ha rinunciato al ricorso?
Perché la Regione Friuli-Venezia Giulia aveva adottato la legge regionale n. 34/2002, che eliminava tutte le disposizioni contestate dal Governo. Con la scomparsa delle norme impugnate, la prosecuzione del giudizio non aveva più senso pratico.
Cosa succede quando entrambe le parti concordano sulla chiusura del giudizio?
Il processo si estingue. Art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte stabilisce che la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte estingue il processo, senza che la Corte debba pronunciarsi nel merito.
La questione sul pubblico concorso è rimasta irrisolta?
In questo specifico procedimento sì, perché il giudizio si è estinto senza pronuncia di merito. Il principio del concorso pubblico ex art. 97 Cost. è però stato costantemente affermato dalla Corte in numerose altre pronunce.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza, tra i parametri invocati nel ricorso
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.