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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 32, comma 2, e 32-bis disp. att. c.p.p. (ora artt. 116-117 d.lgs. n. 113/2002). Il rimettente ha formulato il dubbio in modo ancipite (“e/o”), censurando congiuntamente o alternativamente due disposizioni che regolano casi diversi, senza indicare quale abbia carattere prioritario.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Milano era investito del ricorso di un difensore d’ufficio che non riusciva a recuperare il proprio compenso: il suo assistito, residente all’estero, era di fatto irreperibile ma non era stato formalmente dichiarato tale con decreto ex art. 159 c.p.p. L’art. 32-bis disp. att. c.p.p. prevedeva la liquidazione del compenso a carico dello Stato solo per l’imputato tecnicamente dichiarato irreperibile, non per quello de facto irreperibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Milano ha impugnato gli artt. 32, comma 2, e/o 32-bis disp. att. c.p.p. per violazione dell’art. 3 Cost., in quanto creerebbero una disparità di trattamento tra difensori d’ufficio di imputati formalmente dichiarati irreperibili (che ottengono la liquidazione a carico dello Stato) e difensori di imputati di fatto irreperibili (che non la ottengono).
La decisione della Corte
La Corte trasferisce preliminarmente la questione sulle norme sostitutive (artt. 116-117 d.lgs. n. 113/2002, che hanno espressamente abrogato le disposizioni originariamente impugnate), e poi dichiara la questione manifestamente inammissibile perché formulata in modo ancipite: il rimettente censa due norme distinte che regolano casi diversi in modo congiunto o alternativo (“e/o”), senza indicare quale abbia carattere prioritario ai fini della decisione nel giudizio a quo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando è formulata in modo ancipite, ovvero quando censura congiuntamente o alternativamente più disposizioni che disciplinano casi diversi, senza che il rimettente indichi quale norma sia effettivamente applicabile nel giudizio a quo.
Domande e risposte
Come viene retribuito il difensore d’ufficio il cui assistito è dichiarato irreperibile?
Il compenso viene liquidato a carico dello Stato. A seguito dell’abrogazione degli artt. 32 e 32-bis disp. att. c.p.p., la disciplina è ora contenuta negli artt. 116-117 del d.lgs. n. 113/2002 (T.U. spese di giustizia).
Cosa serve per la dichiarazione di irreperibilità ai fini del compenso del difensore d’ufficio?
Occorre l’irreperibilità in senso tecnico-processuale, con le ricerche e il decreto previsti dall’art. 159 c.p.p. Non è sufficiente che l’imputato sia di fatto irrintracciabile senza che sia stato emesso il formale decreto di irreperibilità.
Il difensore d’ufficio di un imputato non dichiarato irreperibile ma irrintracciabile come può recuperare il compenso?
Può agire in via ordinaria contro l’imputato (decreto ingiuntivo, ecc.). L’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 633 c.p.c. da parte del d.lgs. n. 231/2002 ha peraltro reso utilizzabile il decreto ingiuntivo anche quando la notifica deve essere effettuata all’estero.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
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