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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 33, comma 2-bis, del T.U. immigrazione, sollevata dal Tribunale di Vercelli. Il rimettente ha trattato in modo del tutto inadeguato la rilevanza della questione, riconoscendo di dover emettere in ogni caso una pronuncia declinatoria di giurisdizione o di competenza, indipendentemente dall’esito del giudizio costituzionale.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Vercelli era investito di un ricorso di una minore albanese contro il provvedimento del Comitato per i minori stranieri che ne aveva disposto il rimpatrio assistito in Albania. Il giudice rimettente riteneva che la giurisdizione su tali controversie spettasse non al giudice ordinario (come indicato dall’art. 30, comma 6, T.U. immigrazione), ma al giudice amministrativo, e che — se accettata la questione — avrebbe dovuto spettare al tribunale per i minorenni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Vercelli ha impugnato l’art. 33, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998 in riferimento all’art. 3 Cost. nella parte in cui non prevede la competenza del tribunale per i minorenni (anziì del giudice ordinario o del TAR) per i ricorsi contro i provvedimenti di rimpatrio assistito.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile. Il rimettente ha riconosciuto di dover emettere comunque una pronuncia di rito — declinatoria della giurisdizione (a favore del TAR) se la questione è infondata, ovvero declinatoria della competenza (a favore del tribunale per i minorenni) se accolta — senza mai poter entrare nel merito. Una questione di legittimità costituzionale è rilevante solo se la sua soluzione incide sulla decisione di merito, non semplicemente sul tipo di pronuncia di rito.
Il principio
La rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale presuppone che l’esito del giudizio costituzionale incida sulla decisione di merito del giudice a quo, non meramente sul tipo di pronuncia processuale (declinatoria di giurisdizione vs. di competenza) che egli intende comunque adottare.
Domande e risposte
Contro il provvedimento di rimpatrio assistito del minore straniero chi è il giudice competente?
Secondo il combinato disposto degli artt. 30, comma 6, e 33 del T.U. immigrazione, il ricorso spetta al tribunale ordinario in composizione monocratica. La Corte ha in precedenza ritenuto non irragionevole tale scelta legislativa (ord. n. 140/2001).
Cosa è il “rimpatrio assistito” del minore straniero?
Il rimpatrio assistito è il provvedimento con cui il Comitato per i minori stranieri, istituito presso la Presidenza del Consiglio, dispone il rientro del minore straniero non accompagnato presso i familiari nel paese di origine, previa verifica delle condizioni di accoglienza.
I diritti del minore straniero non accompagnato sono adeguatamente tutelati nell’iter del rimpatrio?
Il Comitato per i minori stranieri deve operare nel superiore interesse del minore (art. 33, comma 2, T.U.) e il rimpatrio è accompagnato da garanzie di assistenza. Il provvedimento è impugnabile davanti al giudice ordinario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
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