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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma 1, lettera a), della l. n. 233/1990 sul cumulo dei contributi versati alle gestioni commercianti e artigiani INPS: la diversa parametrazione del trattamento pensionistico è giustificata dalla disomogeneità delle rispettive storie contributive.

Di cosa si tratta

Un lavoratore aveva versato contributi alle gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti. Al momento della pensione, la norma impugnata prevedeva il cumulo dei contributi con una riduzione del trattamento rispetto a chi avesse versato a una sola gestione. Il Tribunale di Genova (sezione lavoro) aveva dubitato che ciò violasse l’art. 3 Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Parametro: art. 3 della Costituzione. Norma impugnata: art. 16, comma 1, lettera a), l. 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi). Rimettente: Tribunale di Genova, sezione lavoro.

La decisione della Corte

Non fondata. La Corte ha ritenuto che la comparazione tra chi versa a una sola gestione e chi versa a più gestioni non sia omogenea: la formula di calcolo riflette le diverse modalità di maturazione dei redditi imponibili nelle due gestioni, e pertanto la disparità di trattamento non è irragionevole.

Il principio

Il principio di uguaglianza non impone risultati identici per situazioni strutturalmente diverse: il legislatore previdenziale può adottare meccanismi di calcolo differenziati purché non siano manifestamente irragionevoli in relazione alle differenze tra le fattispecie.

Domande e risposte

Come funziona il cumulo contributivo tra gestioni INPS diverse?

Chi ha versato a più gestioni può cumulare i periodi contributivi per raggiungere il diritto alla pensione; il trattamento economico è calcolato pro-quota da ciascuna gestione in base ai propri criteri.

Perché il cumulo riduce la pensione rispetto all’iscrizione a una sola gestione?

La base di calcolo — la media dei redditi negli ultimi anni coperti da contribuzione — applicata separatamente a ciascuna gestione produce un risultato complessivo inferiore rispetto a quello che si otterrebbe sommando tutti i redditi in un’unica gestione.

La sentenza n. 264/1994 aveva già trattato questo tema?

Sì: quella sentenza aveva già ritenuto compatibile con l’art. 3 Cost. un meccanismo analogo, riconoscendo la discrezionalità del legislatore in materia previdenziale purché non si traduca in manifesta irragionevolezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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