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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Corte d’appello di Napoli nei confronti della Camera dei deputati, relativo alla delibera sull’insindacabilità delle dichiarazioni del deputato Sgarbi nei confronti degli eredi del magistrato Costagliola.
Di cosa si tratta
Gli eredi del magistrato Gennaro Costagliola avevano convenuto in giudizio il deputato Vittorio Sgarbi chiedendo il risarcimento per dichiarazioni diffamatorie rese in trasmissioni televisive. La Camera aveva deliberato l’insindacabilità di quelle dichiarazioni ex art. 68, primo comma, Cost. La Corte d’appello di Napoli aveva già sollevato una volta il conflitto di attribuzione; in questa ordinanza ne proponeva una seconda proposizione.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Napoli, prima sezione civile, ha proposto un nuovo ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla medesima delibera del 21 luglio 1998, con cui l’Assemblea aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni televisive del deputato Sgarbi.
La decisione della Corte
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che si trattava di una seconda proposizione del conflitto avverso la stessa delibera, dopo che il primo conflitto aveva già esaurito il rimedio; la reiterazione del medesimo conflitto sullo stesso atto è inammissibile.
Il principio
Il conflitto di attribuzione in materia di insindacabilità parlamentare non può essere riproposto più volte avverso la stessa delibera; una volta esaurito il rimedio con la prima proposizione, non è possibile tornare alla Corte sullo stesso atto.
Domande e risposte
Perché la Corte d’appello ha proposto un secondo ricorso?
Probabilmente per ottenere un riesame alla luce di nuove argomentazioni o di una diversa prospettazione del nesso funzionale; tuttavia il sistema non consente una doppia impugnazione della stessa delibera.
Cosa distingue questo caso dal n. 252/2003?
Nel n. 252 il conflitto era proposto per la prima volta dalla Corte d’appello di Roma; nel n. 254 la Corte d’appello di Napoli proponeva il conflitto per la seconda volta avverso la stessa delibera — vizio che ne determinava l’inammissibilità.
Gli eredi Costagliola hanno ottenuto tutela?
Con la dichiarazione di inammissibilità la delibera parlamentare è rimasta in piedi; la domanda risarcitoria non poteva proseguire e la questione risarcitoria è rimasta irrisolta per gli eredi.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e tutela dei terzi
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