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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del magistrato Roberto Pennisi.

Di cosa si tratta

Il deputato Vittorio Sgarbi era imputato di diffamazione aggravata per alcune dichiarazioni offensive della reputazione del magistrato Roberto Pennisi, diffuse tramite un comunicato stampa ANSA e pubblicate su un quotidiano nel 1994. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle dichiarazioni costituivano opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari, coperte dall’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma, sezione IV penale, ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati, contestando che le dichiarazioni rese tramite comunicato stampa ANSA al di fuori di qualsiasi sede parlamentare potessero essere considerate opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

La decisione della Corte

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l’insindacabilità richiede un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’esercizio delle funzioni parlamentari; il ricorso mancava dei requisiti motivazionali necessari per superare la soglia di ammissibilità del conflitto.

Il principio

Il conflitto di attribuzioni in materia di insindacabilità parlamentare è ammissibile solo quando il giudice rimettente argomenta in modo specifico l’assenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate e l’esercizio delle funzioni del parlamentare.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68 Cost.?

È la garanzia che protegge i parlamentari da azioni legali per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni; la delibera camerale attesta che le dichiarazioni rientrano in tale protezione.

Cosa distingue le opinioni protette da quelle non protette?

Il nesso funzionale: le opinioni sono protette solo se si collegano all’esercizio concreto del mandato parlamentare; le dichiarazioni rese in contesti puramente privati o estranei all’attività parlamentare non sono coperte.

Perché il comunicato stampa ANSA non era automaticamente protetto?

Perché era diffuso al di fuori delle sedi parlamentari; l’art. 68 Cost. protegge le opinioni connesse all’esercizio delle funzioni, non qualsiasi dichiarazione resa da un parlamentare in qualsiasi contesto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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