Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dal GIP di Milano contro il Senato della Repubblica, in quanto si trattava della riproposizione di un precedente conflitto già divenuto improcedibile per mancata notifica nei termini.
Di cosa si tratta
Il GIP del Tribunale di Milano, nel corso di un processo penale a carico del senatore Erminio Boso (imputato di diffamazione nei confronti del senatore Antonio Di Pietro), aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera del Senato che aveva dichiarato insindacabili le dichiarazioni del senatore. Il GIP aveva già proposto un precedente conflitto per la stessa delibera, decaduto per mancata notifica.
La questione di legittimità costituzionale
Il conflitto riguardava la portata dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità per opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni), che il Senato aveva applicato per coprire dichiarazioni rese alla stampa dal senatore Boso in danno del senatore Di Pietro.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il nuovo conflitto è la mera riproposizione del precedente, divenuto improcedibile per mancata notifica. Non è consentito aggirare la decadenza processuale riproponendo lo stesso conflitto.
Il principio
Il conflitto di attribuzione divenuto improcedibile per mancata notifica nei termini non può essere riproposto dalla stessa parte in relazione alla medesima delibera parlamentare. La riproposizione di un conflitto già decaduto è inammissibile.
Domande e risposte
Cosa è l’insindacabilità parlamentare di cui all’art. 68 Cost.?
L’art. 68, primo comma, Cost. stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte ha elaborato un’interpretazione restrittiva: la copertura si applica solo alle dichiarazioni funzionalmente connesse all’attività parlamentare.
Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?
Perché il GIP stava riproponendo lo stesso conflitto già presentato in precedenza, che era decaduto per mancata notifica. Non è possibile aggirare la decadenza processuale con la mera riproposizione.
La delibera del Senato sull’insindacabilità ha comunque effetti?
Sì. Finché la delibera del Senato non viene annullata dalla Corte costituzionale in sede di conflitto, essa vincola il giudice penale, che non può procedere nei confronti del parlamentare per le dichiarazioni coperte dall’insindacabilità.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per opinioni nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.