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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 45/1990 sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, perché il Tribunale di Torino non aveva motivato adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Torino, nell’ambito di un giudizio promosso dagli eredi di un dottore commercialista che aveva richiesto la ricongiunzione di periodi contributivi maturati presso l’INPS alla Cassa dei commercialisti, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge n. 45/1990 sulla disciplina degli oneri di ricongiunzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Torino dubitava, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità dell’art. 8 della legge 5 marzo 1990, n. 45, sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti, per asserita violazione del principio di uguaglianza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione: il Tribunale di Torino non aveva adeguatamente motivato la rilevanza, non avendo chiarito se e come la pronuncia richiesta avrebbe inciso concretamente sulla domanda proposta in giudizio.
Il principio
La motivazione sulla rilevanza deve essere autosufficiente: il giudice rimettente deve spiegare con precisione come la questione sia necessaria per definire il giudizio a quo. Non basta affermare genericamente che la norma è applicabile; occorre indicare come la sua eventuale incostituzionalità cambierebbe la soluzione del caso.
Domande e risposte
Cosa è la ricongiunzione dei periodi assicurativi?
La ricongiunzione consente al lavoratore che ha maturato contributi previdenziali presso più enti di concentrarli in un unico fondo, per ottenere un’unica pensione più vantaggiosa. La legge n. 45/1990 disciplina questo istituto per i liberi professionisti.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?
Il giudice rimettente non aveva sufficientemente chiarito se la domanda proposta riguardasse realmente l’applicazione dell’art. 8 della legge n. 45/1990, né aveva spiegato come la dichiarazione di incostituzionalità avrebbe influito sulla decisione.
Chi sono i destinatari della legge n. 45/1990?
I liberi professionisti iscritti a Casse di previdenza privatizzate (commercialisti, avvocati, medici ecc.) che abbiano maturato contributi anche presso l’INPS o altri enti previdenziali pubblici.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza nella disciplina previdenziale
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