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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla sospensione della patente per mancato pagamento di sanzioni pecuniarie, e manifestamente inammissibile quella sul fermo amministrativo del veicolo, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Carrara aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 126, comma 7, del Codice della strada (sospensione della patente) e sull’art. 214, comma 6, dello stesso codice (fermo amministrativo del veicolo), in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il rimettente dubitava, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità dell’art. 126, comma 7, del d.lgs. n. 285/1992 (sospensione della patente), e, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 214, comma 6, dello stesso decreto (fermo amministrativo), per asserita disparità di trattamento e limitazione della tutela giurisdizionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 126, comma 7, e manifestamente inammissibile la questione sull’art. 214, comma 6, per difetto di motivazione sulla rilevanza: il rimettente non aveva spiegato come la pronuncia avrebbe inciso sul giudizio a quo.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione non spiega in modo autosufficiente per quale ragione la decisione della Corte sia necessaria alla risoluzione del caso concreto. Il giudice rimettente deve motivare separatamente la rilevanza di ciascuna questione.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 126 del Codice della strada sulla sospensione della patente?
L’art. 126 disciplina la durata della patente e le cause di sospensione e revoca. Il comma 7 (nella versione vigente al 2003) prevedeva la sospensione in caso di mancato pagamento di sanzioni pecuniarie da violazioni stradali.
Cosa è il fermo amministrativo del veicolo?
Il fermo amministrativo è una misura cautelare che impedisce la circolazione del veicolo quando il proprietario non ha pagato sanzioni pecuniarie. È disciplinato dall’art. 214 del Codice della strada.
Perché la questione sull’art. 214 è stata dichiarata inammissibile?
Il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente la rilevanza: non aveva indicato con precisione in che modo la dichiarazione di illegittimità dell’art. 214, comma 6, avrebbe cambiato la soluzione del caso concreto da decidere.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza delle disposizioni legislative
- Art. 24 della Costituzione — garanzia di tutela giurisdizionale per la difesa dei propri diritti
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