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La Corte risolve il conflitto di attribuzione in favore del Senato: le dichiarazioni del senatore Roberto Centaro — rese in conferenza stampa criticando il metodo di indagine della Procura di Palermo — sono insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione perché divulgavano il contenuto di una lettera ufficiale indirizzata al Presidente della Commissione antimafia, atto compiuto nell’esercizio delle funzioni parlamentari.
Di cosa si tratta
Il senatore Roberto Centaro era accusato di diffamazione aggravata per dichiarazioni rese nel luglio 1998 in una conferenza stampa, nelle quali criticava il «metodo di indagine» della Procura di Palermo guidata dal dott. Giancarlo Caselli, definendolo «settarismo di stampo ideologico». Le dichiarazioni erano collegate alla decisione del gruppo di Forza Italia di non partecipare a un convegno sul riciclaggio organizzato dalla Commissione parlamentare antimafia. Il Senato aveva deliberato l’insindacabilità delle opinioni del parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Roma aveva sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera del Senato del 27 gennaio 2000. A giudizio del GIP, la lettera inviata dal senatore Centaro al Presidente della Commissione antimafia per comunicare la decisione di non partecipare al convegno non era un «atto tipico di funzione parlamentare» previsto dai regolamenti, ma un atto di mero «rilievo istituzionale» a contenuto squisitamente politico; di conseguenza, le dichiarazioni rese alla stampa sul contenuto di quella lettera non potevano godere dell’immunità.
La decisione della Corte
La Corte risolve il conflitto in favore del Senato. La lettera inviata dal senatore Centaro al Presidente della Commissione antimafia è un atto compiuto nell’esercizio delle funzioni parlamentari: è indirizzata da un componente della Commissione al suo Presidente, in qualità di rappresentante del gruppo di partito, è protocollata, concerne i lavori istituzionali dell’organo e il suo contenuto politico non ne altera la natura parlamentare. La successiva conferenza stampa costituisce «divulgazione» di opinioni espresse in sede parlamentare, legata da nesso funzionale all’atto interno.
Il principio
Ciò che rileva ai fini dell’insindacabilità non è la «tipizzazione nominalistica» dell’atto (se è previsto o meno dai regolamenti parlamentari), ma la sua riconducibilità all’effettivo esercizio delle attribuzioni di membro del Parlamento. Il contenuto politico dell’atto non ne esclude la natura parlamentare; la divulgazione esterna di opinioni già espresse in sede parlamentare è coperta dall’art. 68 Cost. quando sussiste un preciso nesso funzionale con l’atto interno.
Domande e risposte
Quale è il «nesso funzionale» che rende insindacabile la conferenza stampa di un parlamentare?
Il collegamento tra le dichiarazioni esterne e un atto compiuto nell’esercizio delle funzioni parlamentari (discorso in aula, comunicazione alla presidenza di una commissione, atto di sindacato ispettivo, ecc.). La dichiarazione alla stampa deve sostanzialmente riprodurre o divulgare il contenuto di quell’atto parlamentare.
Un parlamentare è sempre insindacabile per ciò che dice?
No. L’insindacabilità copre solo le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari. Le dichiarazioni rese fuori dal Parlamento, anche se di contenuto politico, non godono dell’immunità se mancano di un nesso funzionale con atti tipici del mandato parlamentare.
Cosa succede se il Senato delibera l’insindacabilità ma il giudice ritiene la delibera errata?
Il giudice può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. La Corte verifica se la Camera abbia correttamente interpretato e applicato l’art. 68 Cost., e può annullare la delibera se accerta che le dichiarazioni non erano collegate a funzioni parlamentari.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell’esercizio delle funzioni
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