Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla compatibilità del giudice che, dopo aver pronunciato sentenza di patteggiamento nei confronti di uno degli imputati, procede al dibattimento a carico dell’altro imputato nel medesimo procedimento per reati commessi in danno reciproco. La mera conoscenza degli atti, non accompagnata da una valutazione di merito sullo stesso oggetto, non pregiudica l’imparzialità.

Di cosa si tratta

Il Tribunale militare della Spezia si trovava a procedere per il reato di percosse in un procedimento che originariamente coinvolgeva due imputati per reati commessi in danno reciproco. Dopo aver pronunciato sentenza di applicazione della pena (patteggiamento) nei confronti del primo imputato — accedendo per tale scopo al fascicolo del pubblico ministero — il Collegio doveva ora giudicare in dibattimento l’altro imputato. Il Tribunale si chiedeva se ci fosse incompatibilità ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.p.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale militare della Spezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità del giudice che, avendo pronunciato sentenza di patteggiamento per uno degli imputati, prende cognizione degli atti nel fascicolo del PM e poi procede al dibattimento per l’altro imputato in un procedimento per reati reciproci, in riferimento all’art. 111 della Costituzione (terzietà e imparzialità del giudice).

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione manifestamente infondata. La mera conoscenza degli atti del procedimento, non accompagnata da una valutazione contenutistica di merito, non è causa di pregiudizio per l’imparzialità del giudice. Le modifiche normative citate dal remittente (d.lgs. n. 51/1998, legge n. 479/1999) e il riconoscimento esplicito dell’imparzialità nell’art. 111 Cost. non rappresentano un’innovazione sostanziale rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. Inoltre, se il giudice compie una valutazione di merito sulla posizione dell’altro imputato nell’ambito del patteggiamento, sarà tenuto ad astenersi ed è comunque ricusabile.

Il principio

L’incompatibilità del giudice richiede che vi sia stata una valutazione di merito sulla medesima regiudicanda, non è sufficiente la sola conoscenza degli atti. Quando gli imputati sono distinti e le condotte sono autonome — anche se collegate in un medesimo contesto e commesse in danno reciproco — non sussiste identità dell’oggetto del giudizio che imporrebbe l’incompatibilità.

Domande e risposte

Quando scatta l’incompatibilità del giudice nel processo penale?

Ai sensi dell’art. 34 c.p.p., il giudice è incompatibile quando ha pronunciato o concorso a pronunciare una sentenza in un procedimento connesso, o ha svolto funzioni di giudice in una fase precedente del medesimo procedimento che implicano una valutazione di merito sulla regiudicanda oggetto del giudizio.

Il patteggiamento implica una valutazione di merito che può determinare incompatibilità?

Solo se il giudice, nell’ambito del patteggiamento, compie valutazioni di merito sulla responsabilità di un soggetto che poi si trova a dover giudicare. In quel caso opera l’istituto dell’astensione (art. 36, comma 1, lett. h, c.p.p.) e la ricusazione.

L’art. 111 Cost. ha ampliato le cause di incompatibilità del giudice?

No, secondo la Corte. L’esplicita enunciazione dei principi di terzietà e imparzialità nell’art. 111 Cost. non rappresenta un’innovazione sostanziale rispetto ai principi già desumibili dagli artt. 3 e 24 Cost. e dall’interpretazione che ne aveva dato la giurisprudenza costituzionale.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.