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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Osimo sugli artt. 186 e 218 del Codice della strada in materia di sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti: confondevano la sanzione accessoria penale con quella amministrativa e omettevano di motivare il contrasto con i parametri costituzionali invocati.
Di cosa si tratta
Nei procedimenti di opposizione a provvedimenti di sospensione della patente di guida, il Giudice di pace di Osimo aveva riscontrato quella che riteneva essere una irragionevole disparità di trattamento: per la sospensione accessoria a un reato penale (art. 186 c.d.s.) competeva una certa disciplina processuale, per la sospensione accessoria a un illecito amministrativo (art. 218 c.d.s.) un’altra. Il giudice di pace aveva sollevato cinque questioni collegate in altrettanti procedimenti.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudice a quo censurava gli artt. 218, comma 5, e 186, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) in riferimento agli artt. 3, 25 e 111 della Costituzione, sostenendo che la normativa creasse irragionevole disparità di trattamento fra cittadini a seconda del giudice davanti al quale venivano giudicati e che violasse i principi del giudice naturale e del giusto processo.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni manifestamente inammissibili per molteplici ragioni: le ordinanze erano oscure nell’esporre le doglianze; non motivavano il contrasto con gli artt. 25 e 111 Cost.; indicavano come norma da impugnare l’art. 218 c.d.s. (relativo alla sospensione per illecito amministrativo), mentre avrebbero dovuto denunciare l’art. 223, comma 5 (relativo all’opposizione alla sospensione quale sanzione accessoria penale). Le due fattispecie — illecito amministrativo e reato — sono diverse e il sistema è ragionevole.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve essere chiara nell’individuare le norme impugnate, i parametri costituzionali violati e le ragioni del contrasto. La mera affermazione di una generica disparità di trattamento, senza indicare un concreto tertium comparationis né spiegare perché le situazioni poste a confronto siano omogenee, non è sufficiente.
Domande e risposte
Quali sono le differenze tra la sospensione della patente penale e quella amministrativa?
La sospensione come sanzione accessoria al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s.) è di competenza del giudice penale e avviene in via provvisoria a opera del Prefetto (art. 223 c.d.s.) con opposizione al giudice di pace. La sospensione come sanzione accessoria a illeciti amministrativi (art. 218 c.d.s.) ha una disciplina processuale diversa. Trattandosi di fattispecie diverse, il legislatore può legittimamente prevederle in modo diverso.
Il rifiuto dell’alcol-test aggrava la posizione dell’automobilista?
Sì: il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico costituisce un autonomo reato ai sensi del Codice della strada e non esime dall’applicazione delle sanzioni, compresa la sospensione della patente. I dati sintomatici del comportamento (andatura, eloquio, ecc.) possono essere usati come prova dell’ebbrezza.
Come funziona l’opposizione alla sospensione provvisoria della patente?
A norma dell’art. 223, comma 5, del Codice della strada, il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente può essere opposto davanti al giudice di pace secondo le norme di cui all’art. 205 c.d.s., nel termine di trenta giorni dalla notifica.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la pretesa disparità di trattamento
- Art. 111 della Costituzione — principi del giusto processo, tra i parametri evocati
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