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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 65 del T.U. enti locali (che non si applica ai consiglieri regionali) e manifestamente infondata quella sull’art. 4 della legge n. 154/1981, che regola l’incompatibilità dei consiglieri regionali con la carica di vice sindaco.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Roma aveva sollevato la questione nell’ambito di un giudizio riguardante un consigliere regionale che ricopriva anche la carica di vice sindaco. Il rimettente si interrogava su quale norma regolasse l’incompatibilità e se essa fosse costituzionalmente legittima, in un contesto in cui la riforma costituzionale del 1999 aveva attribuito alle Regioni competenza in materia.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: (a) art. 65 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. enti locali), per incompatibilità tra cariche regionali e comunali; (b) art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (incompatibilità dei consiglieri regionali). Parametri: artt. 5, 76, 122 e 123 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Roma.

La decisione della Corte

La Corte: (a) dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 65 d.lgs. n. 267/2000, perché tale norma disciplina l’incompatibilità con le cariche di sindaco/assessore comunale, non quella del consigliere regionale, che è ancora regolata dall’art. 4 legge n. 154/1981; (b) dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4 legge n. 154/1981, richiamando l’ordinanza n. 383/2002: la riforma costituzionale del 1999 non ha abrogato la normativa statale preesistente, che rimane in vigore in forza del principio di continuità.

Il principio

Il nuovo art. 122 Cost. (introdotto dalla legge cost. n. 1/1999) riserva alle Regioni la disciplina dell’incompatibilità dei consiglieri regionali, ma non ha abrogato la preesistente normativa statale conforme al quadro costituzionale anteriore; questa rimane efficace fino all’intervento del legislatore regionale.

Domande e risposte

Un consigliere regionale può essere anche vice sindaco?

La risposta dipende dalla normativa regionale eventualmente emanata dopo la riforma del 1999; in assenza di essa, continua ad applicarsi l’art. 4 della legge n. 154/1981, che pone cause di incompatibilità tra tali cariche.

Le Regioni hanno legiferato sull’incompatibilità dei propri consiglieri?

La maggior parte delle Regioni ha adottato proprie leggi in materia; nelle Regioni che non l’hanno fatto, continua ad applicarsi la disciplina statale del 1981 in forza del principio di continuità normativa.

Perché la norma sul sindaco non valeva per il consigliere regionale?

L’art. 65 del T.U. enti locali si riferisce espressamente alle cariche di sindaco, assessore comunale e presidente/assessore provinciale; la carica di consigliere regionale è disciplinata da una norma separata (art. 4 legge n. 154/1981), espressamente salvaguardata dall’art. 274 dello stesso T.U.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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