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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 32, comma 2, del d.P.R. 448/1988 (processo penale minorile): il giudice remittente non ha motivato sull’impossibilità di interpretare la norma in modo conforme alla Costituzione, dato che larga parte della dottrina ritiene che il consenso richiesto dal comma 1 si estenda anche alla condanna del comma 2.
Di cosa si tratta
Nel processo penale a carico di imputati minorenni, l’udienza preliminare può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere (per perdono giudiziale o irrilevanza del fatto), che richiede il consenso dell’imputato ai sensi del comma 1 dell’art. 32 d.P.R. 448/1988 (come modificato dalla l. 63/2001 attuativa del nuovo art. 111 Cost.). Il comma 2 consente invece la condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva senza richiedere il consenso del minorenne.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Catania ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, in riferimento all’art. 111, commi 4 e 5, della Costituzione, nella parte in cui consente la condanna del minorenne senza il suo consenso.
La decisione della Corte
La questione è dichiarata manifestamente inammissibile. Il rimettente non ha motivato l’impossibilità di interpretare il comma 2 in modo conforme a Costituzione. L’iter legislativo e la ratio della riforma del 2001 suggeriscono che il consenso richiesto dal comma 1 possa essere interpretato come riferito all’intera definizione del processo in udienza preliminare, non solo alle sentenze di non luogo a procedere. Il giudice doveva confrontarsi con questa interpretazione adeguatrice prima di sollevare la questione.
Il principio
Prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, il giudice deve verificare se sia possibile un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione. Se una tale interpretazione è plausibile e sostenuta da dottrina e giurisprudenza, la questione deve essere dichiarata inammissibile per mancata sperimentazione dell’interpretazione adeguatrice.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 32 d.P.R. 448/1988 sul processo minorile?
L’art. 32 del codice del processo penale minorile disciplina le pronunce nell’udienza preliminare: il comma 1 consente la sentenza di non luogo a procedere (perdono giudiziale, irrilevanza del fatto) previo consenso del minorenne; il comma 2 consente la condanna a pena pecuniaria o sanzione sostitutiva senza richiedere il consenso.
Perché il consenso dell’imputato è richiesto nel processo minorile?
La riforma dell’art. 111 Cost. ha rafforzato il principio del contraddittorio nella formazione della prova. Nel processo minorile, il consenso dell’imputato alla definizione in udienza preliminare è strumento per garantire la partecipazione consapevole del minore alla propria vicenda processuale, in coerenza con i principi del giusto processo.
Come è stata poi risolta la questione in via legislativa?
Le riforme successive hanno progressivamente rafforzato le garanzie del minorenne nel processo penale, anche nell’ambito dell’udienza preliminare, conformemente ai principi del giusto processo e della convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e contraddittorio
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.