Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con l’ordinanza n. 261/2003 la Corte rettifica un errore materiale nella sentenza n. 533/2002: nel punto 1 del dispositivo, la dichiarazione di illegittimità costituzionale è riferita all’art. 19, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e non all’intero art. 19.

Di cosa si tratta

Nella sentenza n. 533/2002 il dispositivo indicava erroneamente l’“articolo 19” senza specificare il comma 1; la rettifica precisa che la dichiarazione di illegittimità costituzionale riguarda solo il comma 1 di quell’articolo della legge provinciale trentina del 1998, lasciando intatta la restante parte della norma.

La questione di legittimità costituzionale

Non vi è una questione di legittimità costituzionale: si tratta di un’ordinanza di correzione di errore materiale adottata ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

La decisione della Corte

La Corte dispone che nel punto 1 del dispositivo della sentenza n. 533/2002 le parole «dell’articolo 19» siano sostituite con le parole «dell’articolo 19, comma 1,».

Il principio

Quando il dispositivo di una sentenza costituzionale contiene un riferimento normativo più ampio rispetto a quanto effettivamente deciso nel Considerato in diritto, la Corte può procedere alla correzione per garantire esatta corrispondenza tra la parte motiva e il dispositivo.

Domande e risposte

Qual era il contenuto della sentenza n. 533/2002?

La sentenza n. 533/2002 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione della legge provinciale di Trento del 1998; la presente ordinanza chiarisce che la caducazione riguarda il solo comma 1 dell’art. 19 di quella legge.

Qual è la differenza tra rettifica del dispositivo e nuova pronuncia?

La rettifica corregge solo la formulazione letterale, senza modificare l’esito del giudizio già definito. Una nuova pronuncia richiederebbe la riapertura del giudizio in via incidentale o principale.

La parte illegittima rimane annullata dopo la correzione?

Sì: l’art. 19, comma 1, della legge provinciale n. 12/1998 rimane espunto dall’ordinamento; la correzione precisa solo i limiti oggettivi di quella dichiarazione.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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