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La Corte dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni sull’art. 64 del d.lgs. 165/2001: l’accordo tra ARAN e sindacati sull’interpretazione autentica del contratto collettivo nel pubblico impiego non viola i parametri costituzionali invocati (artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102, 111 Cost.).

Di cosa si tratta

Nel pubblico impiego privatizzato, quando sorge una controversia sull’interpretazione di una clausola del contratto collettivo, l’art. 64 del d.lgs. 165/2001 prevede che l’ARAN (l’agenzia che rappresenta la pubblica amministrazione nella contrattazione) e le organizzazioni sindacali possano raggiungere un accordo di interpretazione autentica che vincola anche le controversie già pendenti in giudizio. Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, aveva dubitato della legittimità di questa norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 64, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento agli artt. 3, 24, 39, 76, 101, 102 e 111 (commi 1 e 2) della Costituzione, sostenendo che la norma consentisse alla contrattazione collettiva di interferire retroattivamente nei giudizi in corso.

La decisione della Corte

Le questioni relative agli artt. 101, 102, 111, 24 e 39 Cost. (commi 1 e 2) sono dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, poiché il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato l’incidenza della norma nel giudizio pendente. Le questioni relative agli artt. 3, 76 e 111 Cost. sono dichiarate non fondate: la disciplina dell’interpretazione autentica del contratto collettivo nel pubblico impiego non è irragionevole, né viola la delega legislativa o il giusto processo.

Il principio

L’accordo di interpretazione autentica del contratto collettivo nel pubblico impiego privatizzato, pur incidendo sulle controversie in corso, non viola i principi costituzionali sul giusto processo e sull’indipendenza della magistratura, purché non trasformi la natura sostanziale del diritto controverso. Il legislatore delegante poteva prevedere tale meccanismo nell’ambito della privatizzazione del pubblico impiego.

Domande e risposte

Cos’è l’ARAN?

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) è il soggetto che rappresenta le pubbliche amministrazioni nella contrattazione collettiva del pubblico impiego, sostituendo le singole amministrazioni nel tavolo negoziale con i sindacati.

Come funziona l’interpretazione autentica del contratto collettivo?

Quando sorge una controversia su una clausola ambigua del contratto collettivo, ARAN e sindacati possono raggiungere un accordo che chiarisce il significato della clausola. Tale accordo, ai sensi dell’art. 64 d.lgs. 165/2001, produce effetti anche sui giudizi già in corso, vincolando il giudice.

Perché alcune questioni sono inammissibili?

Perché il giudice rimettente non aveva dimostrato con sufficiente motivazione in che modo la norma incidesse concretamente nel giudizio davanti a lui, sollevando la questione prima ancora che si fosse verificata l’ipotesi applicativa della norma.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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