Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 758/1994 in materia di sanzioni sul lavoro. La norma consente la prescrizione al contravventore (per regolarizzare le irregolarità) solo quando l’organo di vigilanza agisca nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. Il Tribunale di Bari contestava la distinzione rispetto agli ispettori con soli compiti di polizia di sicurezza.
Di cosa si tratta
Un titolare di officina elettrauto a Bari era stato denunciato per alcune violazioni di norme sulla sicurezza sul lavoro (certificato di agibilità, spogliatoi, relazione fonometrica). L’ispettore che aveva effettuato il controllo e prescritto la regolarizzazione operava però con compiti di polizia di sicurezza, non di polizia giudiziaria. Poiché il d.lgs. n. 758/1994 prevede l’estinzione delle contravvenzioni solo a fronte di prescrizioni impartite da organi di polizia giudiziaria, l’imputato non poteva accedere al meccanismo estintivo, pur avendo regolarizzato la situazione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, nella parte in cui prevede che la prescrizione possa essere impartita solo dall’organo di vigilanza che agisca nell’esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, con esclusione degli organi che agiscono con compiti di polizia di sicurezza.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la distinzione operata dalla norma non fosse irragionevole, in quanto gli organi di polizia giudiziaria operano sotto la direzione del pubblico ministero e nell’ambito di un procedimento penale già avviato, mentre la polizia di sicurezza svolge compiti di prevenzione. Le due categorie non sono equiparabili ai fini dell’applicazione del meccanismo estintivo.
Il principio
Non è irragionevole limitare il meccanismo di estinzione delle contravvenzioni in materia di lavoro (prescrizione + pagamento di 1/4 dell’ammenda) ai casi in cui la prescrizione sia impartita da organi di polizia giudiziaria, in quanto tali organi operano all’interno di un sistema processuale penale che offre maggiori garanzie sia per il datore di lavoro sia per la tutela dei lavoratori.
Domande e risposte
Cos’è il meccanismo della prescrizione del d.lgs. n. 758/1994?
L’organo di vigilanza che accerta una contravvenzione in materia di lavoro può impartire una «prescrizione»: un ordine di regolarizzare la situazione entro un termine. Se il contravventore ottempera e paga 1/4 dell’ammenda massima prevista, la contravvenzione si estingue.
Qual è la differenza tra polizia giudiziaria e polizia di sicurezza?
La polizia giudiziaria (es. ispettorato del lavoro quando agisce su delega del PM) accerta i reati e ne riferisce all’autorità giudiziaria. La polizia di sicurezza svolge funzioni di prevenzione e ordine pubblico, senza necessariamente operare nell’ambito di un procedimento penale in corso.
Un datore di lavoro che regolarizza spontaneamente può comunque beneficiare di attenuanti?
Sì: anche senza il meccanismo del d.lgs. n. 758/1994, la regolarizzazione spontanea può essere valutata come circostanza attenuante nella determinazione della pena ex art. 133 c.p., anche se non porta all’estinzione automatica del reato.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza della distinzione normativa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.