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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla tabella dell’art. 658 del testo unico sull’istruzione (d.lgs. n. 297/1994), che attribuisce agli ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione in servizio all’estero un’indennità mensile ritenuta inadeguata rispetto a quella del personale con funzioni analoghe.
Di cosa si tratta
Alcuni ispettori tecnici del Ministero della pubblica istruzione, distaccati in servizio all’estero (Ministero degli affari esteri), contestavano il fatto di ricevere un’indennità di sede di soli 120.000 lire mensili (componente base), ritenuta inferiore rispetto a quella percepita da personale che svolgeva, secondo loro, le stesse funzioni. Il TAR Lazio aveva accolto in primo grado la tesi dei ricorrenti, ma il Consiglio di Stato aveva riformato la sentenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della tabella contenuta nell’art. 658 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nella parte in cui assegnava agli ispettori tecnici un assegno mensile lordo fisso di L. 120.000 anziché un assegno di sede commisurato alle funzioni effettivamente svolte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione. Ha ritenuto che la disciplina sulle indennità del personale in servizio all’estero rientrasse nella discrezionalità del legislatore, che può legittimamente differenziare i trattamenti economici in base alle specifiche esigenze di ciascuna categoria di funzionari senza violare il principio di uguaglianza.
Il principio
La differenziazione del trattamento economico del personale in servizio all’estero tra diverse categorie di funzionari non viola il principio di uguaglianza e il principio di buon andamento quando risponde a criteri di ragionevolezza legati alle specifiche funzioni e categorie di appartenenza.
Domande e risposte
Cosa prevede la tabella dell’art. 658 del d.lgs. n. 297/1994?
La tabella allegata al testo unico sull’istruzione disciplinava le indennità di sede per il personale della scuola e dell’istruzione in servizio all’estero. Per gli ispettori tecnici prevedeva una componente base fissa, mentre per altre categorie l’indennità era commisurata alle funzioni.
Perché il Consiglio di Stato aveva ribaltato la sentenza del TAR?
Il Consiglio di Stato aveva ritenuto che le funzioni svolte dagli ispettori ricorrenti non fossero effettivamente identiche a quelle del personale preso come termine di paragone, escludendo quindi la disparità di trattamento irragionevole contestata.
Cosa significa che la questione è «manifestamente infondata»?
La Corte ritiene che la questione sia priva di pregio già prima di un esame approfondito, perché la differenziazione del trattamento economico rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore nel disciplinare i rapporti di impiego pubblico.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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