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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dal Tribunale di Torino nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla delibera di insindacabilità sulle opinioni espresse dalla deputata Tiziana Parenti nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo. Il conflitto era già stato dichiarato improcedibile una prima volta per inosservanza dei termini.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Torino stava giudicando la deputata Tiziana Parenti per il reato di diffamazione nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo. La Camera dei deputati aveva deliberato che le dichiarazioni della Parenti rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (insindacabilità). Il Tribunale, non d’accordo, aveva sollevato conflitto di attribuzioni, ma un precedente conflitto era già stato dichiarato improcedibile per inosservanza dei termini.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Torino, sezione I penale, ha riproposto il conflitto di attribuzioni nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera del 18 febbraio 1999 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità parlamentare delle dichiarazioni della deputata Parenti. Il tribunale riteneva che il potere parlamentare fosse stato illegittimamente esercitato in assenza di un collegamento specifico tra le dichiarazioni e le funzioni parlamentari.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Nella fase preliminare prevista dall’art. 37 della legge n. 87/1953, ha rilevato che il conflitto di attribuzioni non poteva essere riproposto perché il potere del Tribunale di sollevarlo si era già consumato con l’inosservanza dei termini nel precedente procedimento, che aveva portato alla dichiarazione di improcedibilità.

Il principio

Il potere di sollevare conflitto di attribuzioni è soggetto a consumazione: una volta che il termine perentorio previsto dalle norme integrative per il deposito del ricorso sia stato inosservato e il precedente conflitto dichiarato improcedibile, il medesimo potere non può essere riesercitato con la riproposizione del ricorso sullo stesso atto.

Domande e risposte

Cos’è l’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost.?

L’art. 68, primo comma, della Costituzione prevede che i membri del Parlamento non possano essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. L’insindacabilità copre solo gli atti funzionali al mandato parlamentare.

Perché il Tribunale aveva riproposto il conflitto?

Il Tribunale riteneva che la dichiarazione di improcedibilità del primo conflitto non consumasse il potere di sollevarne uno nuovo sullo stesso atto, perché l’improcedibilità non avrebbe esaminato il merito. La Corte ha respinto questa tesi.

Qual è la fase preliminare del conflitto di attribuzioni?

Prima di procedere nel merito, la Corte esamina in camera di consiglio se il ricorso sia ammissibile, verificando che il conflitto esista (cioè che i poteri coinvolti siano legittimati) e che il ricorso soddisfi i requisiti formali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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