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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sulla mancata depenalizzazione del reato di guida in stato di ebbrezza per veicoli che non richiedono la patente. La scelta del legislatore di mantenerne la rilevanza penale rientra nella discrezionalità e non è manifestamente irragionevole.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo processava un imputato per aver guidato un ciclomotore in stato di ebbrezza. Il giudice riteneva illogico che la guida senza patente fosse stata depenalizzata mentre la guida in stato di ebbrezza di un veicolo che non richiede la patente restava un reato.

La questione di legittimità costituzionale

Vengono impugnati gli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (delega per la depenalizzazione) e l’art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza di veicoli per i quali non è richiesta l’abilitazione. Il parametro è l’art. 3 della Costituzione. Il rimettente era il Giudice di pace di Borgo San Dalmazzo.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta infondatezza: nelle precedenti ordinanze n. 110 e n. 471 del 2002 e n. 144 del 2001 aveva già escluso che la mancata depenalizzazione dei reati di guida in stato di ebbrezza fosse irragionevole. Lo stato di ebbrezza è una «situazione speciale e particolarmente qualificata di inidoneità alla guida», diversa dalla mera assenza di patente.

Il principio

La depenalizzazione di alcune condotte e il mantenimento della rilevanza penale di altre rientra nella discrezionalità legislativa, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza. Lo stato di ebbrezza giustifica il diverso trattamento rispetto alla guida senza patente per la sua peculiare incidenza sulla capacità di guida e l’elevato allarme sociale che provoca.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 186 comma 2 del codice della strada?

Sanziona penalmente il conducente di qualunque veicolo che guidi in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge. Si applica a tutti i veicoli, inclusi quelli che non richiedono la patente, come i ciclomotori.

Quali reati sono stati depenalizzati con il d.lgs. 507/1999?

Numerosi reati minori sono stati trasformati in illeciti amministrativi, tra cui la guida senza patente (o con patente scaduta). La guida in stato di ebbrezza (art. 186 CdS) e sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 CdS) sono state invece mantenute come reati.

Perché lo stato di ebbrezza è diverso dalla mancanza di patente?

La Corte sottolinea che l’ebbrezza alcolica determina una alterazione reale e immediata delle facoltà psicofisiche del guidatore, indipendente dal tipo di veicolo condotto, con un elevato potenziale offensivo. La mancanza di patente riguarda invece la qualificazione formale del conducente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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