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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sul d.lgs. 265/1992 relativo all’insegnamento in lingua tedesca al conservatorio di Bolzano. Il rimettente ha impostato due questioni logicamente contraddittorie (madre lingua è concetto indefinito, oppure è definito ma irragionevole), senza scegliere tra le premesse antitetiche.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. 265/1992 riserva l’insegnamento di alcune materie «tabellate» al conservatorio di Bolzano a docenti di «madre lingua» tedesca, escludendo chi conosca adeguatamente il tedesco senza esserne madrelingua. Un docente di armonia complementare aveva impugnato il diniego di trasferimento. Il Tribunale di La Spezia, giudice del lavoro, dubitava della costituzionalità della norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di La Spezia (in funzione di giudice del lavoro) ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 265/1992: (a) in riferimento all’art. 3 Cost., perché il concetto di «madre lingua» sarebbe indefinito e fonte di arbitrio; (b) in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché anche con un significato univoco la riserva delle materie tabellate ai madrelingua sarebbe irragionevole.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità per contraddittorietà intrinseca. Le due questioni muovono da premesse antitetiche: la prima assume che la nozione di madre lingua sia vuota di contenuto, la seconda presuppone invece che abbia un significato univoco. Il rimettente delega alla Corte la scelta interpretativa preliminare che spetta al giudice stesso compiere.
Il principio
Il giudice rimettente non può sollevare questioni di legittimità costituzionale fondate su premesse logicamente contraddittorie, demandando alla Corte la scelta interpretativa preliminare. L’oggettiva incertezza che ne deriva circa i termini del dubbio di costituzionalità determina la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa stabilisce il d.lgs. 265/1992 sul conservatorio di Bolzano?
Per talune materie «tabellate», l’insegnamento viene impartito sia in italiano sia in tedesco con classi separate; le cattedre per l’insegnamento in tedesco sono riservate a docenti di «madre lingua» tedesca, anche se altri docenti potrebbero padroneggiare adeguatamente la lingua.
Perché la doppia questione era contraddittoria?
Perché la prima questione presupponeva l’impossibilità di definire «madre lingua», mentre la seconda presupponeva il contrario. Il rimettente chiedeva alla Corte di scegliere quale premessa fosse corretta prima ancora di affrontare il merito.
A chi spetta l’interpretazione della norma?
Spetta al giudice rimettente, non alla Corte. Il giudice è tenuto a sciogliere i dubbi interpretativi e a sollevare la questione su basi chiare; solo se la norma, correttamente interpretata, risulta incostituzionale, può adire la Corte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza e ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento della PA, parametro invocato
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