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La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione riproposto dal Tribunale di Savona contro il Senato della Repubblica. Un conflitto già dichiarato improcedibile non può essere riproposto: il procedimento, una volta instaurato, deve essere definitivamente chiuso.
Di cosa si tratta
Il Tribunale civile di Savona aveva sollevato un conflitto di attribuzione contro il Senato in relazione a una deliberazione di insindacabilità del senatore Roberto Avogadro (dichiarazioni asseritamente diffamatorie verso un sostituto procuratore). Il primo conflitto era stato dichiarato improcedibile per mancato rispetto dei termini di notifica. Il Tribunale aveva riproposto il conflitto sostenendo l’assenza di termini di decadenza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale civile di Savona (Giudice istruttore in funzione di Giudice unico) ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla delibera del 21 aprile 1999 che aveva dichiarato insindacabili le opinioni del senatore Avogadro ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. Si trattava della riproposizione di un conflitto già dichiarato improcedibile con sentenza n. 191/2001.
La decisione della Corte
Inammissibilità. Richiamando la sentenza n. 116/2003, la Corte afferma che non è consentita la riproposizione di un conflitto già dichiarato improcedibile. Sussiste un’esigenza costituzionale di certezza e di regolare svolgimento dei rapporti tra poteri: il procedimento, una volta instaurato, deve concludersi, e non è ammessa la riproponibilità ad libitum.
Il principio
Un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dichiarato improcedibile non può essere riproposto: lo impone l’esigenza costituzionale di certezza dei rapporti tra poteri e di regolare svolgimento del procedimento, il quale, una volta instaurato, deve essere comunque definito.
Domande e risposte
Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?
Un conflitto di attribuzione sorge quando un potere dello Stato (ad es. l’autorità giudiziaria) ritiene che un altro potere (ad es. il Parlamento) abbia leso le proprie attribuzioni costituzionali, ad esempio dichiarando insindacabile un atto che il giudice ritiene perseguibile.
Perché il conflitto era stato dichiarato improcedibile in precedenza?
Perché il Tribunale non aveva rispettato i termini prescritti per la notifica del ricorso e della precedente ordinanza di ammissibilità alla Camera resistente, come richiesto dall’art. 26 co. 3 delle norme integrative.
Può un giudice riproporre il conflitto dopo la dichiarazione di improcedibilità?
No. La Corte ha stabilito che non esistono ragioni per ammettere una riproponibilità illimitata: ciò contrasterebbe con la certezza e la stabiltà dei rapporti tra poteri costituzionali.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni dei parlamentari
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.