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La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, ord. pen.: condizionare la liberazione condizionale dell’ergastolano alla collaborazione con la giustizia non viola l’art. 27, terzo comma, Cost. Il divieto non è assoluto né definitivo perché dipende dalla scelta del condannato; chi può collaborare e non lo fa esprime una libera scelta che il legislatore può sanzionare precludendo il beneficio.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze era investito di una richiesta di liberazione condizionale da parte di un ergastolano condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, che non si trovava nelle condizioni di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter ord. pen. Il rimettente sosteneva che la preclusione alla liberazione condizionale per mancanza di collaborazione equivalesse a rendere perpetua la pena, in violazione della finalità rieducativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato questione sull’art. 4-bis, comma 1, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), come modificato dal d.l. n. 306/1992 conv. nella l. n. 356/1992, nella parte in cui, in assenza di collaborazione con la giustizia ex art. 58-ter, impedisce l’ammissione alla liberazione condizionale dei condannati all’ergastolo per i reati del c.d. primo elenco. Parametro: art. 27, terzo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La preclusione alla liberazione condizionale per mancanza di collaborazione non è comparabile al divieto assoluto dichiarato illegittimo con la sentenza n. 161/1997 (divieto di riammissione alla liberazione condizionale in caso di revoca). Quest’ultimo era definitivo e automatico; la preclusione attuale dipende dalla scelta del condannato di non collaborare, rimanendo sempre possibile cambiare scelta. La mancata collaborazione, quando possibile, è dal legislatore assunta come "indice legale di pericolosità", che giustifica la preclusione senza tradursi in una esclusione permanente dal processo rieducativo.
Il principio
L’art. 27, terzo comma, Cost. vieta l’ergastolo "effettivo", cioè senza possibilità di liberazione condizionale. Subordinare la liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia non rende la pena perpetua: il condannato ha sempre la facoltà di collaborare e ottenere il beneficio. Solo quando la collaborazione è impossibile, irrilevante o inesigibile (casi già recepiti nella norma) la Corte ha escluso automatismi preclusivi.
Domande e risposte
Che differenza c’è tra la preclusione del 1992 e il divieto dichiarato illegittimo nel 1997?
La sentenza n. 161/1997 aveva dichiarato illegittimo il divieto di riammissione alla liberazione condizionale dopo la revoca del beneficio: un divieto assoluto, automatico e definitivo che non lasciava alcuna possibilità al condannato. La preclusione del 1992 invece è condizionata alla scelta del condannato: collaborare rimane sempre possibile, salvo collaborazione inesigibile.
Quando la collaborazione si considera "impossibile"?
Secondo le sentenze nn. 306/1993, 357/1994 e 68/1995, la collaborazione è impossibile quando i fatti e le responsabilità sono già stati completamente accertati, oppure quando la posizione marginale nell’organizzazione criminale non consente di conoscere fatti e compartecipi. Queste ipotesi sono ora espressamente previste nella norma per effetto della l. n. 279/2002.
Che cosa è l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario?
L’art. 4-bis ord. pen. individua i reati di particolare allarme sociale (mafia, terrorismo, sequestro di persona, traffico di droga, ecc.) per i quali l’accesso ai benefici penitenziari è subordinato alla collaborazione con la giustizia o all’assenza di attuali legami con la criminalità organizzata. È la norma cardine del regime penitenziario differenziato per i condannati per gravi delitti.
Norme collegate
- Art. 27 della Costituzione — finalità rieducativa della pena
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.