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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 del d.lgs. n. 274/2000 (competenza penale del giudice di pace): l’ordinanza di rimessione non indica l’oggetto né i termini del procedimento in corso e non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che disciplina la competenza penale del giudice di pace. La norma determina quali reati sono attribuiti alla cognizione del giudice di pace in materia penale. L’ordinanza di rimessione invocava gli artt. 3 e 111 Cost., ma era del tutto priva di motivazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Leonforte ha sollevato questione sull’art. 2 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace), in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione. Nell’ordinanza non è indicato né l’oggetto del procedimento, né la norma da applicare, né le ragioni della rilevanza né della non manifesta infondatezza.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. L’ordinanza di rimessione non indica né l’oggetto né i termini del procedimento in corso, è completamente priva di motivazione sulla rilevanza e ugualmente priva di motivazione sulla non manifesta infondatezza. Senza questi elementi minimi non è possibile instaurare validamente il giudizio di legittimità costituzionale.

Il principio

Un’ordinanza di rimessione è manifestamente inammissibile se non descrive l’oggetto e i termini del procedimento in corso, non illustra la rilevanza della questione rispetto alla definizione del giudizio principale e non spiega le ragioni per cui la norma sarebbe non manifestamente infondata. Questi requisiti minimi sono indispensabili per l’instaurazione del giudizio costituzionale.

Domande e risposte

Quali reati rientrano nella competenza penale del giudice di pace?

L’art. 4 del d.lgs. n. 274/2000 elenca i reati di competenza del giudice di pace: ad esempio le lesioni personali non gravi, le ingiurie (all’epoca), il danneggiamento, alcune ipotesi di violazione di domicilio. Si tratta di reati minori, punibili con pena detentiva non superiore a quattro anni o con pena pecuniaria.

Perché la Corte non ha esaminato il merito nonostante i parametri fossero stati nominalmente indicati?

Perché la mera citazione degli artt. 3 e 111 Cost. non è sufficiente: occorre spiegare perché la norma impugnata si ponga in contrasto con quei parametri. La sola indicazione nominale del parametro, senza motivazione, equivale alla sua assenza.

Cosa accade se il giudice rimettente non rispetta i requisiti minimi?

Il giudice di merito non può ri-sollevare la stessa questione nello stesso giudizio senza colmare le lacune motivazionali. La pronuncia di manifesta inammissibilità non preclude però in assoluto la riproposizione della questione, purché sia adeguatamente motivata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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