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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del codice della strada sulla sospensione provvisoria della patente. L’ordinanza di rimessione è affetta da difetto assoluto di motivazione: il giudice non descrive la fattispecie, non specifica le ragioni del dubbio e si limita a un generico rinvio a una “non precisata istanza di parte”.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Rimini aveva investito la Corte della legittimità costituzionale dell’art. 223, comma 2, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede la sospensione provvisoria della patente anche per conducenti di veicoli per i quali non è obbligatorio il possesso della patente stessa. La Corte riscontra che l’ordinanza non contiene alcuna motivazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Rimini ha censurato l’art. 223, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per il ritenuto contrasto con il principio di ragionevolezza. Non ha tuttavia descritto la fattispecie sottoposta al suo giudizio né motivato le ragioni del dubbio, limitandosi a richiamare un’istanza di parte.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità per difetto assoluto di motivazione. L’ordinanza non descrive la fattispecie né specifica le ragioni che hanno indotto il rimettente a dubitare della legittimità della norma. Il generico rinvio a una “non precisata istanza di parte” non è sufficiente a fondare il giudizio di rilevanza e non manifesta infondatezza. Il principio è pacifico nella giurisprudenza costituzionale (da ultimo, ordinanze n. 1/2003 e n. 499/2002).

Il principio

Il giudice rimettente ha l’onere di esporre nella propria ordinanza, in modo compiuto e autonomo: la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio; le ragioni per le quali la norma impugnata è rilevante per la decisione; le argomentazioni che sostengono il dubbio di incostituzionalità. Il difetto assoluto di motivazione su questi requisiti comporta la manifesta inammissibilità.

Domande e risposte

Cosa stabilisce l’art. 223, comma 2, del codice della strada?

Prevede che, quando un conducente è coinvolto in un incidente stradale con lesioni o omicidio colposo, il prefetto disponga la sospensione provvisoria della patente di guida in via cautelare, indipendentemente dall’esito del processo penale.

Qual era il dubbio di ragionevolezza implicito nella questione?

Il rimettente sembrava voler sostenere che la norma non fosse ragionevole nell’applicare la sospensione anche a conducenti di veicoli per cui la patente non è obbligatoria (ad esempio, ciclomotori con patente AM o veicoli agricoli). Tuttavia non ha sviluppato questa argomentazione in modo sufficiente.

Come si sana il difetto di motivazione?

La questione può essere riproposta in un diverso giudizio in cui il rimettente descriva puntualmente la fattispecie concreta, la rilevanza della norma impugnata e le ragioni del dubbio di incostituzionalità, senza rinvii per relationem e con motivazione autosufficiente.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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