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Con sentenza n. 41/2003 la Corte costituzionale dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo delle norme dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) che limitano la reintegra nel posto di lavoro alle imprese con più di quindici dipendenti, nonché delle correlate disposizioni della legge n. 108/1990.
Di cosa si tratta
Il referendum chiedeva l’abrogazione della soglia dimensionale prevista dall’art. 18, primo comma, dello Statuto dei lavoratori per l’applicazione della tutela reale contro il licenziamento illegittimo (reintegra nel posto di lavoro). La soglia di quindici dipendenti per unità produttiva e sessanta a livello nazionale escludeva le piccole imprese dall’obbligo di reintegrare il lavoratore illegittimamente licenziato. La proposta abrogativa mirava a estendere la tutela reale a tutti i datori di lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale, bensì di un giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge cost. n. 1/1953. La Corte verifica che la richiesta sia omogenea, chiara, non riguardi materie escluse dal referendum abrogativo (ex art. 75 Cost.) e non sia contraddittoria.
La decisione della Corte
La Corte dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione delle parti indicate in epigrafe dell’art. 18, commi primo, secondo e terzo, della legge n. 300/1970 (come modificato dalla legge n. 108/1990), degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, secondo periodo, della legge n. 108/1990, e dell’art. 8 della legge n. 604/1966.
Il principio
Il referendum abrogativo è ammissibile quando il quesito è omogeneo, chiaramente formulato e non riguarda le materie tassativamente escluse dall’art. 75 della Costituzione (leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di ratifica dei trattati internazionali, leggi costituzionali). Le norme dello Statuto dei lavoratori relative alla tutela reale non rientrano in alcuna di queste categorie.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori?
L’art. 18 della legge n. 300/1970 prevede che, in caso di licenziamento illegittimo, il giudice ordini la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. Questa tutela «reale» si applicava, nella formulazione oggetto di referendum, solo alle imprese con più di quindici dipendenti per unità produttiva o più di sessanta a livello nazionale.
Cosa si intende per «tutela reale» e «tutela obbligatoria»?
La tutela reale comporta la reintegra nel posto di lavoro; quella obbligatoria impone solo il pagamento di un’indennità risarcitoria senza obbligo di ripristino del rapporto. La proposta referendaria mirava a estendere la tutela reale a tutte le imprese, eliminando la soglia dimensionale.
Il referendum si è poi svolto?
La sentenza riguarda solo il giudizio di ammissibilità della richiesta referendaria, pronunciato nel gennaio 2003. Per verificare se il referendum si sia successivamente tenuto e con quale esito, occorre consultare i dati del Ministero dell’interno sulle consultazioni referendarie del 2003.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra lavoratori di imprese di diverse dimensioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.