Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Con ordinanza n. 35/2003 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Roma contro la delibera della Camera dei deputati del 10 novembre 1999, con cui erano state dichiarate insindacabili le dichiarazioni dell’on. Vittorio Sgarbi nei confronti del Procuratore Agostino Cordova.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato Vittorio Sgarbi per diffamazione a mezzo stampa nei confronti del dott. Agostino Cordova, il Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione contro la delibera con cui la Camera aveva ritenuto insindacabili le dichiarazioni di Sgarbi. Il conflitto riguarda l’estensione dell’immunità parlamentare ex art. 68, primo comma, Cost. a dichiarazioni rese al di fuori di un’attività tipicamente parlamentare.
La questione di legittimità costituzionale
Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: il Tribunale di Roma (potere giudiziario) contesta alla Camera dei deputati (potere legislativo) di aver impropriamente esteso la garanzia di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost. a dichiarazioni che, secondo il giudice, non sarebbero riconducibili all’esercizio delle funzioni parlamentari.
La decisione della Corte
La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzioni. Riserva ogni definitivo giudizio al merito e dispone la notifica dell’ordinanza e del ricorso alla Camera dei deputati entro sessanta giorni.
Il principio
Anche nella fase di ammissibilità del conflitto di attribuzioni, la Corte verifica solo la sussistenza astratta del conflitto tra poteri, senza anticipare il giudizio sul merito. L’ammissibilità presuppone che il ricorrente sia legittimato a sollevare il conflitto e che la delibera impugnata sia idonea a ledere le sue attribuzioni costituzionalmente garantite.
Domande e risposte
Quali erano le dichiarazioni dell’on. Sgarbi oggetto del procedimento?
Le dichiarazioni riguardavano il dott. Agostino Cordova in occasione di atti di esecuzione mobiliare presso la dimora del deputato, conseguenti a una sentenza che aveva condannato Sgarbi al pagamento di 20 milioni di lire nei confronti di Cordova. La Camera aveva ritenuto tali dichiarazioni connesse all’esercizio delle funzioni parlamentari.
Qual è la differenza tra ammissibilità e merito nel conflitto di attribuzioni?
L’ammissibilità valuta solo se il conflitto sia astrattamente configurabile (legittimazione dei soggetti e attitudine dell’atto a produrre la lesione), mentre il giudizio di merito accerta a quale dei due poteri spettino le attribuzioni contestate.
Cosa prevede l’art. 37 della legge n. 87/1953?
Disciplina il procedimento per il conflitto di attribuzioni, prevedendo una fase preliminare di valutazione dell’ammissibilità da parte della Corte costituzionale in camera di consiglio, con la partecipazione del solo giudice relatore.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell’esercizio delle funzioni
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.