Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con ordinanza n. 33/2003 la Corte costituzionale dichiara, da un lato, manifestamente inammissibile la questione sull’art. 71, comma 1, c.p.p. (sospensione del processo per incapacità irreversibile anziché dichiarazione di improcedibilità) e, dall’altro, manifestamente infondata la questione sull’art. 72, comma 1, c.p.p. (rinnovo periodico delle perizie sullo stato di mente).

Di cosa si tratta

Il GIP del Tribunale di Cagliari si trovava a giudicare un imputato colpito da malattia neurologica che ne comprometteva irreversibilmente la capacità di partecipare coscientemente al processo. La legge prevede in questi casi la sospensione del procedimento con verifiche periodiche ogni sei mesi. Il giudice dubitava che fosse più corretto dichiarare l’improcedibilità definitiva dell’azione penale, dato che il recupero era impossibile.

La questione di legittimità costituzionale

Il GIP del Tribunale di Cagliari ha sollevato, in riferimento all’art. 111, secondo comma, della Costituzione: (a) questione sull’art. 71, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede la sospensione anziché l’improcedibilità in caso di incapacità irreversibile; (b) questione sull’art. 72, comma 1, c.p.p. nella parte in cui impone accertamenti peritali periodici anche in caso di incapacità irreversibile.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la prima questione (art. 71 c.p.p.) per difetto di rilevanza nel giudizio a quo, e manifestamente infondata la seconda (art. 72 c.p.p.) perché il controllo periodico è funzionale alla verifica dell’eventuale variazione delle condizioni dell’imputato, compatibile con il principio del giusto processo.

Il principio

La disciplina della sospensione del processo per incapacità processuale, anche irreversibile, non viola di per sé il principio del giusto processo: la periodica rivalutazione delle condizioni mentali dell’imputato costituisce una garanzia, non un onere irragionevole, e non impedisce al legislatore di prevedere meccanismi più adeguati per i casi di incapacità definitiva.

Domande e risposte

Cosa succede se un imputato non è in grado di partecipare al processo?

L’art. 71 c.p.p. prevede la sospensione del procedimento finché dura l’incapacità. Ogni sei mesi il giudice dispone nuovi accertamenti peritali per verificare se l’imputato abbia recuperato la capacità di partecipare coscientemente al giudizio.

Perché la prima questione è inammissibile?

Per difetto di rilevanza: il GIP rimettente non aveva ancora emesso ordinanza di sospensione, quindi la questione sull’alternativa tra sospensione e improcedibilità non era necessaria per decidere il caso concreto.

Cosa si intende per «incapacità irreversibile»?

È la condizione di chi, per malattia grave e non guaribile, non può comprendere la natura e il significato del processo a suo carico né partecipare attivamente alla propria difesa. La valutazione spetta a periti nominati dal giudice.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.